Legislazione e prassi amministrativa

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Legislazione e
prassi amministrativa
I
Dec. (UE) 29 novembre 2011, n. 786. Requisiti di sicurezza cui
devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette
per bambini e portapacchi per biciclette in conformità della
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Gazzetta Uff‌iciale U.E L319 del 2 dicembre 2011).
1. Ai f‌ini della presente decisione si intende per:
a)«bicicletta»: un veicolo a due ruote che è spinto unicamen-
te o per lo più dall’energia muscolare del guidatore, ad esclu-
sione dei veicoli con due o più selle;
b)«bicicletta per bambini»: una bicicletta con un’altezza
massima della sella superiore a 435 mm e inferiore a 635 mm,
destinata a persone di un peso massimo di 30 kg;
c)«bicicletta da città e da trekking»: una bicicletta con un’al-
tezza massima della sella di 635 mm o più destinata all’utilizza-
zione su strade pubbliche, incluse strade non asfaltate;
d)«mountain bike»: una bicicletta con un’altezza massima
della sella di 635 mm o più destinata all’utilizzazione fuoristrada
su terreno accidentato, strade pubbliche e sentieri pubblici, mu-
nita di un telaio appositamente rafforzato e di altri componenti
e, in genere, con una sezione ampia delle gomme e battistrada
ruvidi e con numerose marce;
e)«bicicletta da corsa»: una bicicletta con un’altezza mas-
sima della sella di 635 mm o più destinata ad un’utilizzazione ad
alta velocità su strade pubbliche. Tali biciclette sono in genere
destinate ad essere utilizzate su piste asfaltate;
f)«portapacchi per biciclette»: un dispositivo o contenitore,
ad esclusione dei rimorchi, che è montato e f‌issato in perma-
nenza sopra e/o accanto alla ruota posteriore (portapacchi po-
steriore) o alla ruota anteriore (portapacchi anteriore) di una
bicicletta e che è destinato esclusivamente a trasportare bagagli
o bambini seduti su un seggiolino apposito.
2. L’allegato alla presente decisione f‌issa i requisiti specif‌ici di
sicurezza per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per
biciclette che le norme europee devono soddisfare conforme-
mente all’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE.
3. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione
europea.
Allegato
PARTE I
REQUISITI SPECIFICI DI SICUREZZA
PER LE BICICLETTE
SEZIONE 1
REQUISITI DI SICUREZZA APPLICABILI
A TUTTI I TIPI DI BICICLETTE
1. Requisiti generali
Tutti i tipi di biciclette devono essere concepiti in modo da
adattarsi alle capacità ciclistiche e allo stato f‌isico dell’utilizza-
tore previsto. Un’attenzione particolare deve essere prestata alla
progettazione di biciclette per bambini.
Il livello di rischio di lesioni o danni alla salute quando si gui-
da una bicicletta deve essere il minimo compatibile con un’uti-
lizzazione ragionevole e prevedibile del prodotto, considerato
accettabile e coerente con un elevato livello di protezione della
salute e della sicurezza.
Nessuna delle parti accessibili all’utilizzatore durante un’uti-
lizzazione normale o prevista deve provocare lesioni f‌isiche.
Gli utilizzatori sono informati sui rischi e pericoli che l’utiliz-
zo comporta e su come evitarli (cfr. sezione relativa alle informa-
zioni sulla sicurezza del prodotto).
Le biciclette devono essere munite di dispositivi di illumina-
zione e catarifrangenti davanti, dietro e ai lati per garantire una
buona visibilità della bicicletta e del suo guidatore. Tali disposi-
tivi devono soddisfare le disposizioni in vigore nel paese in cui il
prodotto è commercializzato.
Il fabbricante deve indicare la capacità massima di carico
ammissibile (ad esempio, peso del guidatore e del passeggero,
bagaglio, portapacchi ecc.) per la quale la bicicletta è concepi-
ta.
Il fabbricante deve indicare se sia o meno possibile f‌issare
alla bicicletta un portapacchi e/o un seggiolino per bambini.
2. Proprietà f‌isiche
Manovrabilità
La bicicletta completamente assemblata deve offrire una
manovrabilità stabile durante la guida, la frenata, la svolta e
la sterzata. Deve essere possibile guidare la bicicletta con una
mano lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali
con la mano) senza che diventi diff‌icile da manovrare o perico-
losa per il guidatore.
Stabilità
Tutte le parti di una bicicletta devono essere costruite in
modo da fornire un livello di stabilità compatibile con la normale
utilizzazione da parte dell’utilizzatore previsto.
Deve essere possibile guidare la bicicletta con una mano
lontana dal manubrio (come, ad esempio, per fare segnali con la
mano) senza che diventi diff‌icile da manovrare o pericolosa per
il guidatore. La bicicletta con un portapacchi carico deve offrire
una manovrabilità stabile alla guida, alla frenata, alla svolta e
alla sterzata.
Resistenza all’usura/alla fatica
Tutte le parti di una bicicletta devono essere sicure per il
guidatore durante l’intera durata di vita del prodotto. Se del
caso, le parti in questione devono recare un’indicazione dei
limiti di usura entro i quali devono essere sostituite per essere
interamente funzionanti.
L’effetto delle condizioni meteorologiche (ad esempio: piog-
gia) sui sistemi di frenatura deve essere ridotto al minimo.
Sistemi di frenatura
Una bicicletta deve essere munita di almeno due sistemi di
frenatura indipendenti. Almeno uno deve agire sulla ruota ante-
riore e uno sulla ruota posteriore. I sistemi di frenatura devono
essere concepiti in modo da garantire la sicurezza su terreno sia
bagnato che asciutto.
La decisione di determinare se il sistema di frenatura po-
steriore debba essere azionato dalla mano o dal piede del cicli-

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