Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.M. (Min. int.) 30 marzo 2011. rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’articolo 195, comma 2 bis, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il fondo contro l’incidentalità notturna (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 112 del 16 maggio 2011).

  1. 1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all’art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall’art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.

  2. Nei casi indicati dall’art. 204, comma 2, e dall’art. 204 bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo “F 23”, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del medesimo decreto legislativo.

  3. Nei casi previsti dall’art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell’art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all’agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l’indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.

  4. 1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all’art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell’interno, attraverso il modulo di cui all’allegato 1, il numero delle violazioni di cui all’art. 195, comma 2 bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l’indicazione dell’incremento ivi previsto, nonchè con l’ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.

  5. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell’interno comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, in un unico documento, l’ammontare complessivo dell’incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell’apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all’art. 208, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

  6. 1. Gli uffici di cui all’art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell’art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all’allegato 2.

  7. 1. La quota del venti per cento dell’ammenda di cui agli articoli 186, comma 2 octies, e 187, comma 1 quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versa- ta, attraverso modulo «F 23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell’art. 208, comma 2 bis, del medesimo decreto legislativo.

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    II

    D.M. (Min. trasp.) 7 aprile 2011. recepimento della direttiva 2010/52/ue della Commissione, che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/Cee del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o fore- stali a ruote e la direttiva 2009/144/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 124 del 30 maggio 2011).

  8. 1. L’allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 è modificato conformemente all’allegato I del presente decreto.

  9. 1. Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate conformemente all’allegato II del presente decreto.

  10. 1. A decorrere dal 2 marzo 2011, non è consentito per i veicoli conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale, oppure vietarne l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.

  11. A decorrere dal 2 settembre 2011, non è consentito per i nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, il rilascio dell’omologazione CE, o il rilascio dell’omologazione nazionale.

  12. A decorrere dal 2 settembre 2012, per i nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto, non sono più considerati validi, ai fini dell’art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detto decreto, ed è vietata l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli.

  13. 1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

AllegAto I

L’allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 76/763/CEE, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 7 Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009

.

AllegAto II

Le prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 89/173/CEE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, come codificate negli allegati alla direttiva 2009/144/CE, sono modificate come segue:

1) Il titolo dell’allegato II nell’elenco degli allegati è così modificato: “Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni”.

2) Il titolo dell’allegato II è così modificato: “Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni”.

3) All’allegato II sono aggiunti i punti seguenti: “3. Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali

3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti Eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) devono essere conformi al codice 10 dell’OCSE (1).

3.2. Strutture di protezione degli operatori

3.2.1. Eventuali strutture di protezione degli operatori (OPS) devono essere conformi alla norma ISO 8084:(2).

3.2.2. Per impieghi diversi dalla silvicoltura e fatto salvo il punto 3.2.1., i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3. dell’allegato IIIA sono considerati muniti di strutture di protezione degli operatori (OPS).

3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose Le prescrizioni della norma EN 15695-1:2009 si applicano a tutti i trattori di cui all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE, se vengono utilizzati in condizioni che possono comportare un rischio di contatto con sostanze pericolose; in tal caso la cabina deve soddisfare le prescrizioni relative ai livelli 2, 3 o 4 della norma citata. I criteri di scelta dei livelli vanno descritti e devono conformarsi a quelli indicati nel manuale di istruzioni. Per l’irrorazione di pesticidi la cabina deve essere di livello 4.

  1. Manuale di istruzioni

    Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996 (3), ad eccezione della sezione 4.3. (“Identificazione della macchina”).

    4.1. In particolare, o oltre alle prescrizioni della norma ISO 3600:1996, il manuale di istruzioni deve riguardare i seguenti punti:

    1. regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell’operatore rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo;

    2. utilizzo e regolazione dell’eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria;

    3. accensione e spegnimento del motore;

    4. posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza;

    5. salita e discesa dal trattore;

    6. zone pericolose attorno all’asse di articolazione dei trattori articolati;

    7. utilizzo di eventuali attrezzi speciali;

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    8. metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione;

    9. informazioni sull’intervallo di ispezione dei tubi idraulici;

    10. istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore;

    11. istruzioni sull’utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;

    12. pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante;

    13. divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l’indicazione che si tratta di un elenco incompleto;

    14. rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi;

    15. livello di protezione della struttura di...

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