Legislazione e prassi amministrativa

Pagine431-445

Page 431

I

D.M. (Min. trasp.) 26 gennaio 2011, n. 17. Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 57 del 10 marzo 2011).

  1. (Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante).

  2. I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

    1. età non inferiore a diciotto anni;

    2. diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;

    3. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

    4. patente di guida della categoria B normale o speciale.

  3. (Corso di formazione iniziale per insegnante). 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1.

  4. Il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all’allegato 1. Il corso è articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all’uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l’uso di sistemi multimediali.

  5. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

  6. (Esami di idoneità per l’abilitazione di insegnante). 1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell’accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, citato inpremessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.

  7. L’esame per l’abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all’allegato 1 e si articola in quattro fasi:

    1. il candidato compila due schede d’esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

    2. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d’esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d’esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

    3. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

    4. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

  8. L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

  9. (Corsi di formazione periodica per insegnante). 1. L’insegnante abilitato ai sensi dell’articolo 3 e l’insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell’abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  10. L’insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell’abilitazione.

  11. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

    1. il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;

    2. i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;

    3. le nuove ricerche riguardanti l’area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l’evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;

    4. i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

  12. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

  13. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull’attestato di cui all’articolo 3, comma 3.

  14. (Abilitazioni di istruttore). 1. L’istruttore di guida può essere abilitato a:

    Page 432

    1. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonchè per la loro revisione;

    2. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonchè per la loro revisione.

  15. Ai soli fini della dichiarazione di cui all’articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l’abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, lettera d), punto d3).

  16. (Requisiti per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore).

  17. I requisiti per conseguire l’abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

    1. età non inferiore a ventuno anni;

    2. diploma di istruzione di secondo grado;

    3. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

    4. patente di guida comprendente:

    1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

    2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);

    3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2.

  18. (Corso di formazione iniziale per istruttore). 1. Al corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.

  19. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all’allegato 2. Il corso è articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all’articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). Gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.

  20. Il soggetto accreditato, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all’allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all’allegato 3, da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame, e trasmette l’elenco completo degli attestati rilasciati per ciascun corso alla provincia territorialmente competente.

  21. I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:

    1. (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³;

    2. (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;

    3. (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all’esame pratico di cui all’articolo 8, comma...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT