Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.M. (Min. trasp.) 26 luglio 2010. Recepimento della direttiva 2010/19/ue della Commissione del 9 marzo 2010, che modi- fica, al fine dell’adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/Cee del Consiglio e la direttiva 2007/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 276 del 25 novembre 2010).

  1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE, è modi- ficato come segue:

    1. nell’art. 2, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

    2. l’art. 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

    3. ALLEGATO I: Definizioni;

    4. ALLEGATO II: Prescrizioni relative all’omologazione CE dei dispositivi antispruzzi.

      Appendice 1: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo assorbitore di energia

      Appendice 2: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria /acqua

      Appendice 3: Scheda informativa riguardante l’omologazione CE dei componenti

      Appendice 4: Modello di scheda di omologazione CE;

    5. ALLEGATO III: Prescrizioni relative all’omologazione CE di un veicolo per quanto concerne l’installazione dei sistemi antispruzzi.

      Appendice 1: Scheda informativa riguardante l’omologazione CE di un veicolo

      Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE di un veicolo;

    6. ALLEGATO IV:

      Conformità della produzione

      Cessazione della produzione;

    7. ALLEGATO V: Figure 1 - 9»;

    8. gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente decreto;

    9. l’allegato privo di numero intitolato «Figure» è sostituito dall’allegato II del presente decreto.

  2. 1. Nell’allegato IV e nell’allegato XI, appendici 2 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, la voce 43 è sostituita dalla seguente:

    (Omissis)

  3. 1. A decorrere dal 9 aprile 2011 non è consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rifiutare l’omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

  4. A decorrere dal 9 aprile 2011 non è consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rilasciare l’omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente non conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

  5. Con riguardo alle domande di omologazione CE di un veicolo completo a norma del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, i tipi di veicoli per i quali è stata rilasciata un’omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare le prescrizioni in merito a tali dispositivi contenute nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.

  6. 1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

    (Si omettono gli allegati)

    II

    D.M. (Min. econ.) 23 dicembre 2010. Aggiornamento della modulistica in uso negli uffici del pubblico registro automobilistico (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 55 del 8 marzo 2011).

  7. I modelli riportati negli allegati B, C, D, ed E al decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, già sostituiti da quelli equivalenti allegati al decreto ministeriale 18 maggio 1995, sono ulteriormente sostituiti dai modelli NP 1B; NP 2D; NP 2C; NP 3C ed NP 4C allegati al presente decreto.

  8. Fino a quando non saranno disponibili i nuovi modelli possono essere utilizzati ed accettati dagli uffici del pubblico registro automobilistico quelli in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-ciale.

    (Si omette l’allegato)

    III

    D.M. (Min. trasp.) 27 dicembre 2010. Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 34 del 11 febbraio 2011).

  9. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall’art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

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    1. ove era originariamente previsto l’importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 79,84»;

    2. ove era originariamente previsto l’importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 159,69»;

    3. ove era originariamente previsto l’importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 199,61»;

    4. ove era originariamente previsto l’importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 319,38»;

    5. ove era originariamente previsto l’importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 399,22»;

    6. ove era originariamente previsto l’importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 798,44»;

    7. ove era originariamente previsto l’importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1.197,66».

  10. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2010.

    IV

    D.M. (Min. trasp.) 29 dicembre 2010. norme attuative dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della direttiva 2008/68/Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 53 del 5 marzo 2011).

  11. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    1. ADR: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;

    2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

    3. ADN: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra» il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

    4. «esame»: l’esame di cui alla sezione 1.8.3 dell’allegato A del ARD/RID/ADN;

    5. «commissione d’esame»: la commissione di cui all’art. 11, coma 11, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

  12. (Individuazione delle autorità competenti). 1. I certificati di formazione professionale, di cui al punto 1.8.37 dell’ADR/RID/ ADN, sono rilasciati, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame, dagli uffici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sedi di commissioni di esame.

  13. (Qualificazione del consulenti). l. Non devono sostenere l’esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, 3475, ed il carburante per aviazione classificato ai n. ONU 1268 o 1863 coloro che sono già titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.

  14. (Commissioni di esame). 1. I direttori generali territoriali in relazione alle esigenze della Direzione generale di competenza istituiscono una o più commissioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto fissandone la/e sede/i.

  15. Ciascuna commissione è presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente; per tale funzione sono previsti uno o più supplenti.

  16. Le commissioni sono inoltre composte da due membri esperti nel trasporto delle merci pericolose. Tali membri sono scelti tra funzionari tecnici del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici di cui all’art. 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Per ciascun membro titolare sono previsti uno o più supplenti.

  17. I membri delle commissioni operanti presso le direzioni generali territoriali sono nominati don provvedimento del competente direttore generale.

  18. Per i candidati che intendono conseguire il certificato di formazione professionale anche per la modalità del trasporto per le vie navigabili interne è istituita presso la Direzione generale per la motorizzazione una commissione di esame presieduta da un funzionario del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con qualifica non inferiore a dirigente, composta da un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su strada, un membro esperto nel trasporto di merci pericolose su ferrovia ed un membro esperto nel trasporto di merci pericolose per le vie navigabili. Tali membri scelti tra i funzionari tecnici dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici sono designati, unitamente ai loro uno o più supplenti, rispettivamente dal direttore generale per la motorizzazione, dal direttore generale per il trasporto ferroviario e dal direttore generale per il trasporto marittimo e per le...

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