Legislazione e prassi amministrativa

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I

D.M. (Min. trasp.) 5 ottobre 2010. recepimento della direttiva 2010/22/uE della Commissione del 15 marzo 2010 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE nonchè le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 25/2000/CE e 37/2003/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Suppl. ord. n. 386 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 28 dicembre 2010).

  1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione della direttiva 80/720/CEE concernente lo spazio di manovra, i mezzi d’accesso al posto di guida nonchè gli sportelli ed i finestrini, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato conformemente all’allegato I del presente decreto.

  2. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/298/CEE concernente i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli carreggiata stretta, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato conformemente all’allegato II del presente decreto.

  3. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/415/CEE concernente l’installazione, l’ubicazione, il funzionamento e l’identificazione dei comandi, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato conformemente all’allegato III del presente decreto.

  4. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva 87/402/CEE concernente i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli a carreggiata stretta, montati anteriormente, e successive modificazioni ed integrazioni è modificato conformante all’allegato IV del presente decreto.

  5. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/ CE relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato conformemente all’allegato V del presente decreto.

  6. 1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato conformemente all’allegato VI del presente decreto.

  7. 1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1° maggio 2011, eccettuato quanto previsto all’art. 5 le cui disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

    (Si omettono gli Allegati)

    II

    D.M. (Min. trasp.) 29 ottobre 2010. disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall’allegato C alla norma uNi EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 284 del 4 dicembre 2010).

  8. (Campo di applicazione). Il presente decreto si applica agli autoveicoli ad uso speciale ambulanze rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

  9. (Caratteristiche costruttive e domanda di riconoscimento).

  10. I servizi tecnici di cui alla lettera ll) dell’art. 3 al decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008 procedono, a richiesta del costruttore dell’autoveicolo di cui all’art. 1, alle verifiche e prove di rispondenza alle prescrizioni tecniche previste dall’allegato C) dalla norma europea UNI EN 1789 «Veicoli medici e loro attrezzature - Autoambulanze».

  11. La domanda per la certificazione della rispondenza è presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.

  12. Ai fini amministrativi la tariffa applicata è quella prevista dal tipo di operazione 6 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 «Omologazioni parziali, approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti».

  13. (Certificato di conformità e carta di circolazione ). 1. Il servizio tecnico incaricato delle verifiche e prove, a seguito della redazione del verbale di idoneità, rilascia il certificato di conformità previsto nell’allegato C) alla norma europea UNI EN 1789;

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  14. Le omologazioni afferenti a tipi di veicoli base riconosciuti conformi all’allegato C) della norma europea UNI EN 1789, a richiesta del titolare delle medesime omologazioni, sono aggiornate mediante l’apposizione di una dicitura recante la seguente annotazione: «Ambulanza tipo (A/B/C) rispondente ai requisiti previsti dall’allegato C) alla norma UNI EN 1789»

  15. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti possono essere applicate agli autoveicoli ad uso speciale ambulanza anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

    III

    D.M. (Min. trasp.) 30 novembre 2010. recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 301 del 27 dicembre 2010).

  16. 1. È recepita la direttiva 2009/112/CE. Il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell’apparato visivo, diabetici o epilettici è subordinato all’accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III, facenti parte integrante del presente decreto.

  17. I punti 6, 10 e 12 dell’allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, sono abrogati.

Allegato I

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

  1. Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A 1 e B1

  2. Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D+ E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

VISTA

  1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ai sensi dell’art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.

    Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in “casi eccezionali”, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida.

    In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.

    Gruppo 1

  2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purchè il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

    Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un’ idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.

    Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

  3. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l’alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

    Nel caso...

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