Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine743-749

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@I Par. (Prefettura Treviso) 11 febbraio 2010, n. 6. Violazione CDS. Esigibilità di “spese di accertamento ed istruttoria” relativi a verbali immediatamente contestati o preavvisi di accertamento cui non debba far seguito ulteriore attività di notifica

Con riferimento alla nota n. 1307 dell’8 gennaio 2010 cd. Comando chiede di conoscere l’avviso di questo Ufficio in relazione all’esibilità o meno, a titolo di “spese di accertamento ed istruttoria”, di somme che si aggiungono alla sanzione pecuniaria, nell’ipotesi in cui un’infrazione al Codice della strada venga immediatamente contestata o sia stato redatto mero preavviso di accertamento cui non debba far seguito ulteriore attività di notifica.

Al riguardo si ritiene che la questione possa essere affrontata alla luce delle seguenti disposizioni e nei seguenti termini.

L’art. 202 comma 1 c.d.s. stabilisce che “per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”.

Tale disposizione pone la regola generale secondo cui il pagamento della sanzione nel minimo edittale entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica comporta l’effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria.

La norma citata deve, tuttavia, essere letta in combinato disposto con l’articolo 203 comma 3 c.d.s., a tenore del quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento.

Le “spese del procedimento” sono specificate nell’art. 201 comma 4, la norma che regola la notificazione delle violazioni nei casi in cui il verbale non possa essere contestato immediatamente.

Tali le “le spese di accertamento e di notificazione” che sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Dall’interpretazione sistematica delle norme richiamate appare potersi ricavare che “le spese di procedimento” siano eventuali e, pertanto, devono ricollegarsi ad esborsi puntualmente documentabili e sopportati in relazione a specifici iter e peculiari necessità procedimentali, con evidente esclusione, quindi, delle c.d. “spese generali”, vale a dire degli ordinari oneri di gestione del servizio, quali, a titolo esemplificativo, il costo orario del personale, il costo degli strumenti e materiali in normale dotazione, etc.

Ne consegue che, a parere di quest’Ufficio, nei casi di contestazione immediata, considerato che la Pubblica Amministrazione non ha da sostenere alcuna spesa connessa alla notificazione (ad es. visure al PRA per l’individuazione del proprietario, spese di spedizione) il verbale deve contenere l’indicazione della sola sanzione pecuniaria, senza oneri aggiuntivi non previsti.

@II D.L. 20 maggio 2010, n. 72. Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l’assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.117 del 21 maggio 2010) convertito, con modificazioni, nella L. 19 luglio 2010, n. 111 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 167 del 20 luglio 2010).

1. (Differimento di termini). 1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all’anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

  1. Per l’anno 2010, il termine di cui all’articolo 55, comma 5 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l’obbligo di cui al primo periodo.

    2. (Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica). 1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO 2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

  2. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti aiPage 744 nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO 2 di cui all’articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni.

  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO 2 e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.

    3. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @III D.M. (Min. trasp.) 3 giugno 2010. Norme sull’afflusso dei veicoli sull’isola di Favignana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.145 del 24 giugno 2010).

    1. (Divieto). Dal 29 luglio 2010 al 31 agosto 2010 è vietato l’afflusso, sull’isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell’isola.

    2. (Autorizzazioni in deroga). Nel periodo di vigenza menzionato all’art. 1 del presente decreto possono affluire sull’isola:

    1. veicoli per il trasporto pubblico;

    2. autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

    3. veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

    4. veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell’imposta ICI e TARSU del comune di Favignana, per l’isola di Favignana;

    5. autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

    6. autoveicoli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 465/1988, convertito con legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio. I medesimi, inoltre, dovranno dimostrare di soggiornare...

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