Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine557-569

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@I D.M. (Min trasp.) 1 aprile 2010. Caratteristiche costruttive degli scuolabus (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 92 del 21 aprile 2010)

1. (Modifiche al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977 ). 1. Al decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)all’art. 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) scuolabus: autoveicoli di categoria M2 ed M3 destinati al trasporto di studenti della scuola dell’obbligo, nonchè di eventuali accompagnatori, aventi allestimenti particolari, conformi a quanto disposto dall’art. 2 bis, in relazione alla loro destinazione» e la lettera d) è soppressa;

b)dopo l’art. 2 è aggiunto il seguente: «2 bis. (Caratteristiche costruttive degli scuolabus) - 1. Le caratteristiche costruttive degli scuolabus sono quelle previste per i veicoli di categoria M2 ed M3 dalle pertinenti direttive comunitarie, come modificate e integrate dalle prescrizioni tecniche riportate nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Sugli scuolabus non sono previsti spazi disponibili per passeggeri in piedi.»;

c)all’allegato tecnico è aggiunta infine la sezione «Caratteristiche costruttive degli scuolabus», di cui all’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. (Immatricolazione di scuolabus provenienti da altri Stati ). 1. Gli scuolabus omologati o già immessi in circolazione in altri Stati dell’Unione europea o aderenti all’Accordo dello spazio economico europeo, ovvero in Turchia, ai sensi delle rispettive normative vigenti, che garantiscono un livello di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti equivalente a quello garantito dalle prescrizioni tecniche contenute nell’allegato al presente decreto, superano la procedura di immatricolazione in Italia.

3. (Disposizioni transitorie e finali ). 1. A decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile concedere l’omologazione o procedere all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di nuovi tipi di scuolabus, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni recate dall’art. 2 bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.

  1. A decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non sarà più possibile procedere alla prima immatricolazione di scuolabus, che non siano conformi alle prescrizioni recate dall’articolo 2 bis del decreto del Ministro per i trasporti 18 aprile 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal presente decreto.

Allegato

ALLEGATO TECNICO AL D.M. ...............

Sezione: Caratteristiche costruttive degli scuolabus
  1. Prescrizioni

Si applicano le norme previste dalla direttiva 2007/46/CE per i veicoli delle Categorie M2 ed M3 con le seguenti eccezioni:

1.1. Masse e dimensioni

Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 97/27/CE, con l’esclusione dei valori della massa Q (punto 7.4.3.3.1.), che sono sostituiti da:


Scuolabus Q Kg) massa di un
passeggero
Ssp (m²/passeggero)
superficie convenzionale per
un posto in piedi
Scuole elementari 38 Nessun passeggero
in piedi
Scuole medie 50 Nessun passeggero
in piedi

Si assume: B=0; Bx=0

1.2. Allestimento interno

Si applicano le prescrizioni tecniche previste dalla direttiva 2001/85/CE relative ai veicoli classe III se il numero di passeggeri è > 22, ovvero relative ai veicoli di classe B se il numero di passeggeri è ≤ 22, con le seguenti eccezioni: punto 7.6.3. Dimensioni minime delle uscite: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;

punto 7.7.1. Accesso alle porte: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;

punto 7.7.2. Accesso alle porte di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-30;

punto 7.7.3. Accesso ai finestrini di sicurezza: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 586-04;

punto 7.7.5. Corsie: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-10;

punto 7.7.7. Gradini: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 585-24;

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punto 7.7.8. Sedili per passeggeri e spazio disponibile per i passeggeri seduti: in conformità alle disposizioni recate dalla CUNA NC 581-20. Lo schienale deve avere un’ altezza minima, misurata dalla seduta, non inferiore a 600 mm.

1.3. Ancoraggio delle cinture, cinture di sicurezza e resistenza dei sedili e loro ancoraggio

I sedili per alunni devono essere dotati di cinture di sicurezza a 2 punti. Le direttive 76/115/CEE, 77/541/CEE e 74/408/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, sono applicate con le seguenti eccezioni:

1.3.1. Direttiva 76/115/CEE sull’ancoraggio delle cinture di sicurezza

1.3.1.1. Il carico di prova di cui al punto 5.4.3. della direttiva 76/115/CEE è ridotto a: 580 +/- 20 daN per alunni scuole elementari 750 +/- 20 daN per alunni scuole medie La prova viene effettuata tramite dispositivo di trazione di cui all’allegato III fig. 1 alla direttiva 76/115/CEE e successive modifiche ed integrazioni. La larghezza del predetto dispositivo non deve eccedere quella della seduta, né essere inferiore ad un valore pari allo 0,9 di quello della seduta medesima.

1.3.1.2. Appendice 1: Numero minimo dei punti di ancoraggio


Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti
Posti laterali Posti centrali
M3 e M2 > 3,5 T Anteriori Altri Anteriori Altri
2 2 2 2

Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un altro sedile, o un’altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;

- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dell’allegato I alla direttiva 74/408/CEE;

- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull’assorbimento di energia di cui all’appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.

1.3.2. Direttiva 77/541/CEE sulle cinture di sicurezza

Allegato XV

Tabella delle prescrizioni minime applicabili alle cinture di sicurezza e ai riavvolgitori


Categorie di veicoli Posti a sedere rivolti in avanti
Posti laterali Posti centrali
M3 e M2 > 3,5 T Anteriori Altri Anteriori Altri
cinture addominali cinture addominali cinture addominali cinture addominali

Deve, inoltre, essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- nella parte anteriore di un sedile deve esserci un’altro sedile, o un’altra parte del veicolo, conformemente a quanto disposto al punto 3.5, appendice 1, allegato III, della direttiva 74/408/CEE;

- nessuna parte del veicolo deve trovarsi, quando il veicolo è in movimento, nella zona di riferimento definita al punto 1.15 dell’allegato I alla direttiva 74/408/CEE;

- le parti del veicolo che si trovano nella zona di riferimento devono soddisfare le prescrizioni sull’assorbimento di energia di cui all’appendice 6, allegato III, della direttiva 74/408/CEE.

1.3.3. Direttiva 74/408/CEE sulla resistenza dei sedili e sul loro ancoraggio

1.3.3.1. Gli ancoraggi dei sedili sono ritenuti conformi alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 4.2 della direttiva 74/408/CEE, se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei corrispondenti posti a sedere sono fissati direttamente sui sedili e rispondono a quanto prescritto nella direttiva 76/115/CEE.

1.4. Omologazione nazionale di un tipo di veicolo per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE

In conformità a quanto disposto nell’allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l’omologazione nazionale del tipo di veicolo per quanto riguarda i sedili, dotati di ancoraggi per cinture di sicurezza, ed i loro ancoraggi.

Ad ogni tipo di veicolo viene attribuito un numero di omologazione nazionale, in conformità a quanto previsto nell’allegato IV al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.

I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all’allegato I, appendici 1 e 2 della medesima direttiva.

1.5. Omologazione nazionale di un tipo di sedile, in quanto componente, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE

In conformità a quanto disposto nell’allegato I alla direttiva 74/408/CEE è prevista l’omologazione nazionale del tipo di sedile, dotato di ancoraggi per cinture di sicurezza.

Ad ogni tipo di sedile viene attribuito un numero di omologazione nazionale in conformità a quanto previsto nell’allegato IV al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277.

Ogni sedile omologato reca un marchio riportante il predetto numero di omologazione.

I modelli di riferimento della scheda informativa e della scheda di omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda la rispondenza alla direttiva 74/408/CEE, sono quelli previsti all’allegato I, appendici 3 e 4 della medesima direttiva.

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1.6. Prevenzione in caso d’incendio

Gli scuolabus devono essere conformi alla direttiva 95/28/CE relativa al comportamento alla combustione dei materiali interni agli autobus.

1.7. Prescrizioni di sicurezza

Gli scuolabus, indipendentemente dal numero di alunni trasportati, devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 1.7.1. Allegato IV alla direttiva 2001/85/CE «resistenza della sovrastruttura»;

1.7.2. Presenza di almeno una botola di evacuazione.

1.8. Prescrizioni alternative

In alternativa alle prescrizioni delle direttive europee sopraccitate, sono applicabili gli equivalenti regolamenti ECE/ONU, come riportati nella direttiva quadro 2007/46/CE.

@II...

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