Legislazione e prassi amministrativa

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1072. Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (Gazzetta Ufficiale UE n. L 300 del 14 novembre 2009)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Ambito di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.

  1. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

  2. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:

    a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;

    b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

  3. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.

  4. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

    a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;

    b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;

    d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    i) le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

    ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;

    iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;

    iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada;

    e

    v) tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;

    e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

    La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

  5. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

    2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

    1) ”veicolo”: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

    2) ”trasporti internazionali”:

    a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

    b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

    c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o

    d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

    3) ”Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;

    4) ”trasportatore non residente”: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

    5) ”conducente”: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;

    6) ”trasporti di cabotaggio”: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;

    7) ”infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada”: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.

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CAPO II

TRASPORTI INTERNAZIONALI

3. (Principio generale). 1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

4. (Licenza comunitaria). 1. La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e

b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

  1. La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

    Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

    La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

  2. Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

  3. La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

    La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

  4. La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore.

  5. La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

    Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.

    5. (Attestato di conducente). 1. L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:

    a) siano titolari di una licenza comunitaria; e

    b) assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo [13], o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto...

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