Legislazione e documentazione

Pagine87-96
207
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
Legislazione
e documentazione
I
Provv. (Ag. entr.) 28 agosto 2017, Prot. n. 165110. Modalità di
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
per gli interventi di riqualif‌icazione energetica effettuati sul‑
le parti comuni di edif‌ici, ai sensi del comma 2‑ter dell’artico‑
lo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli
interventi di riqualif‌icazione energetica che interessano l’in‑
volucro dell’edif‌icio con un’incidenza superiore al 25 per cen‑
to della superf‌icie disperdente lorda dell’edif‌icio medesimo e
per quelli f‌inalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva ai sensi del comma 2‑sexies del medesimo
articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate
con provvedimento 8 giugno 2017 (*).
(*) Con la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 67) si è prorogata la
norma sulla cessione del credito relativo a lavori di riqualif‌icazione ener-
getica ed altro. Si pubblica il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate relativo alle modalità di cessione del credito come anzidetto.
1. Oggetto
1.1 Il provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 14, com-
mi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, conver-
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come da
ultimo modif‌icato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della
n. 50, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, individua le modalità con le quali:
a) i soggetti che nell’anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma
2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per in-
terventi di riqualif‌icazione energetica di parti comuni degli edif‌ici
condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, del ci-
tato articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in favore dei
fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti
privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;
b) i soggetti benef‌iciari della detrazione di cui al comma 2-qua-
ter del citato articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,
in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, possono optare per la cessione
del corrispondente credito in relazione agli interventi di riqualif‌i-
cazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edif‌ici che in-
teressino l’involucro dell’edif‌icio con un’incidenza superiore al 25
per cento della superf‌icie disperdente lorda dell’edif‌icio medesimo
nonché per quelli f‌inalizzati a migliorare la prestazione energeti-
ca invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2015, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ov-
vero di altri soggetti privati esclusi istituti di credito e intermediari
f‌inanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.
2. Ambito soggettivo
2.1 Il credito d’imposta può essere ceduto da:
a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non
tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che
siano teoricamente benef‌iciari della detrazione d’imposta previ-
sta per gli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater,
b) i cessionari del credito i quali a loro volta possono effet-
tuare ulteriori cessioni.
2.2 Il credito d’imposta può essere ceduto in favore:
a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione
degli interventi di cui all’articolo 14, commi 2-ter e 2-quater del
b) di altri soggetti privati quali persone f‌isiche, anche eser-
centi attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. E’
esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni
c) di istituti di credito e intermediari f‌inanziari, nella sola
ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti di cui al punto
1.1, lett. a).
3. Credito cedibile
3.1 Il credito d’imposta cedibile corrisponde, per tutti i sog-
getti di cui al punto 1.1, alla detrazione dall’imposta lorda di cui
all’articolo 14, comma 2-quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63, spettante nella misura del 70 per cento delle spese sostenute
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad interventi
condominiali che interessino l’involucro dell’edif‌icio con un’inci-
denza superiore al 25 per cento della superf‌icie disperdente lorda
dell’edif‌icio medesimo, e nella misura del 75 per cento delle spese
sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, se relative ad
interventi f‌inalizzati a migliorare la prestazione energetica inver-
nale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. La
detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore
a euro 40.000 moltiplicato il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edif‌icio e deve essere ripartita in dieci quote an-
nuali di pari importo. Per i soli soggetti di cui al punto 1.1, lett. a),
il credito cedibile corrisponde altresì alla detrazione disciplinata
dall’articolo 14, comma 2-ter, del decreto legge 4 giugno 2013, n.
63, spettante, nella misura del 65 per cento delle spese sostenu-
te dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di
riqualif‌icazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edi-
f‌ici, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
3.2 Il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o
sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per
l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base
delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, an-
che sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per
la quota a lui imputabile.
3.3 Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’im-
posta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
3.4 Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del
periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT