Legislazione E Documentazione
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Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. int.) 21 marzo 2018. Applicazione della nor-
mativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuo-
le di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonchè agli edifici
e ai locali adibiti ad asili nido (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. – n. 74 del 29 marzo 2018).
1. (Finalità). 1.Ai fini indicati nelle premesse, per l’ade-
guamento alla normativa antincendio degli edifici e dei
locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado,
nonchè degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono
definite le indicazioni programmatiche prioritarie previ-
ste dal presente decreto.
2. (Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici
scolastici e i locali adibiti a scuola). 1.Fatti salvi gli obbli-
ghi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di pre-
venzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto
del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di ade-
guamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qual-
siasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate se-
condo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto
ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1,
limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2;
10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2;
6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato de-
creto ministeriale.
2.Le attività di adeguamento di cui al presente decreto
potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza
delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’in-
terno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del
Ministro dell’interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività
di adeguamento potranno essere articolate secondo mo-
dalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui
al comma 1.
3. (Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici
ed i locali adibiti ad asili nido). 1.Fatti salvi gli obblighi
stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzio-
ne incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e
ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicu-
rezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto
del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di ade-
guamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, po-
tranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni,
attuative del predetto Art. 6, lettera a), che fissano livelli
di priorità programmatica:
livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5,
limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, let-
tere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico,
10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16
luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, li-
mitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1,
lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art.
6, lettera a) del citato decreto.
4. (Sicurezza sui luoghi di lavoro). 1.Restano ferme le di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
II
D.M. (Min. econ.) 19 aprile 2018. Aggiornamento dei co-
efficienti, per l’anno 2018, per i fabbricati appartenen-
ti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’Imposta
municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 99
del 30 aprile 2018).
1. (Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valo-
re contabile). 1.Agli effetti dell’applicazione dell’Imposta
municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indi-
visibili (TASI) dovuti per l’anno 2018, per la determinazio-
ne del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti
di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l’anno 2018 = 1,01;
per l’anno 2017 = 1,01;
per l’anno 2016 = 1,01;
per l’anno 2015 = 1,02;
per l’anno 2014 = 1,02;
per l’anno 2013 = 1,02;
per l’anno 2012 = 1,05;
per l’anno 2011 = 1,08;
per l’anno 2010 = 1,09;
per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2008 = 1,15;
per l’anno 2007 = 1,19;
per l’anno 2006 = 1,22;
per l’anno 2005 = 1,26;
per l’anno 2004 = 1,33;
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