Legislazione e documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 3/2018
Legislazione
e documentazione
I
Circ. (Min. econ.) 20 novembre 2017, n. 1/DF, Prot. n.
41836/2017. Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui ri-
f‌iuti (TARI). Calcolo della parte variabile.
A seguito della notevole risonanza che ha avuto sui vari mezzi
di informazione la questione concernente il calcolo della parte
variabile della tassa sui rif‌iuti (TARI) relativa alle utenze dome-
stiche, si forniscono i seguenti chiarimenti anche in ordine alle
eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.
In particolare, la problematica prende spunto dalla risposta
all’interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell’On. le L’Abbate
nella quale è stato chiesto se la quota variabile debba essere cal-
colata una sola volta anche nel caso in cui la superf‌icie di riferi-
mento dell’utenza domestica comprenda quella delle pertinenze
dell’abitazione, poiché è emerso che i comuni talvolta computa-
no la quota variabile sia in relazione all’abitazione che alle per-
tinenze, determinando, in tal modo, una tassa notevolmente più
elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota
variabile una volta sola rispetto alla superf‌icie totale.
Al riguardo, è opportuno, innanzitutto, fare un cenno alla
normativa che governa la determinazione delle tariffe della
TARI.
L’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
In ordine alla determinazione della tariffa il citato D.P.R. di-
spone che la stessa è composta da una parte f‌issa, determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e
da una
parte variabile, rapportata alle quantità di rif‌iuti conferiti; la
tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non
domestica.
Quanto alla strutturazione della tariffa, l’art. 5, comma 1 del
D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che la parte f‌issa per le utenze do-
mestiche è determinata secondo quanto specif‌icato nel punto 4.1
dell’allegato 1 allo stesso D.P.R. e, quindi, in base alla superf‌icie e
alla composizione del nucleo familiare.
Per la parte variabile della tariffa, il comma 2 dell’art. 5 in
esame stabilisce che questa “è rapportata alla quantità di rif‌iu-
ti indifferenziati e differenziati specif‌icata per kg, prodotta da
ciascuna utenza”. Tuttavia, se non è possibile misurare i rif‌iuti
per singola utenza, il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che
la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene
determinata applicando un coeff‌iciente di adattamento secondo
la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n.
In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essen-
ziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza dome-
stica che deve intendersi comprensiva sia delle superf‌ici adibite
a civile abitazione sia delle relative pertinenze. In proposito
giova richiamare anche quanto riportato nell’art. 16 del Proto-
tipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale sui rif‌iuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono
ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI, il quale pre-
vede che “la quota f‌issa della tariffa per le utenze domestiche è
determinata applicando alla superf‌icie dell’alloggio e dei locali
che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superf‌icie
parametrate al numero degli occupanti…”.
Pertanto, la quota f‌issa di ciascuna utenza domestica deve
essere calcolata moltiplicando la superf‌icie dell’alloggio somma-
ta a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corri-
spondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre
la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire
da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va
moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come
tale alla parte f‌issa.
Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione
appare corretto computare la quota variabile una sola volta in
relazione alla superf‌icie totale dell’utenza domestica.
Un diverso modus operandi da parte dei comuni non trove-
rebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe
a sommare tante volte la quota variabile quante sono le perti-
nenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupan-
ti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente
l’importo della TARI.
A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei
familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede
un’abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq
e una cantina di 20 mq, che costituisce la pertinenza dell’abita-
zione.
Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte f‌issa de-
terminata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile
sia pari a € 163,27, l’errato procedimento di calcolo della tassa
sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.
Primo Nucleo Familiare
Mq
abitazione Parte f‌issa Parte variabile TARI Totale
100 mq 100 × € 1,10 = € 110 € 163,27 110 + 163,27 = € 273,27
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione
Mq Parte f‌issa Parte variabile Totale
80 mq 80 × € 1,10 = € 88 € 163,27 88 + 163,27 = € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq Parte f‌issa Parte variabile Totale
20 mq 20 × € 1,10 = € 22 € 163,27 22 + 163,27 = € 185,27
TARI Totale = € 436,54

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