Legislazione e documentazione
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Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.P.C.M. 22 gennaio 2018, n. 13. Regolamento recante la defi-
nizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonchè dei
criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di desti-
nazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi
alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della
quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sen-
si dell’articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 54 del 6 marzo 2018).
1. (Oggetto e finalità). 1.Al fine di diversificare l’offerta turisti-
ca, nonchè di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione
degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il pre-
sente decreto definisce le condizioni di esercizio dei condhotel
e indica i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di
destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della
quota delle unità abitative a destinazione residenziale.
2. (Ambito di applicazione). 1.Il presente decreto si applica agli
esercizi alberghieri esistenti che rispettano le condizioni di eser-
cizio di cui all’articolo 4 del presente decreto.
3. (Definizioni). 1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a) condhotel: un esercizio alberghiero aperto al pubblico,
a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari
ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono
alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere de-
stinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in
unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio au-
tonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare
i limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
b) gestione unitaria: attività concernente la fornitura di
alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad
un condhotel, sia per le camere destinate alla ricettività che, in
forma integrata e complementare, per le unità abitative a de-
stinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina;
c) fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e com-
plementare: attività concernente la fornitura anche alle unità
abitative di tipo residenziale dei servizi alberghieri e aggiuntivi
normalmente assicurati dal gestore unico della struttura ricetti-
va alle camere destinate alla ricettività;
d) gestore unico: il soggetto responsabile della gestione uni-
taria dell’esercizio alberghiero, avviato ai sensi delle leggi vigenti
in materia di avviamento dell’esercizio alberghiero;
e) riqualificazione: interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto
interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, comma
1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, la cui realizzazione comporta per l’esercizio alber-
ghiero l’acquisizione di requisiti per una classificazione supe-
riore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella,
da cui risulti una classificazione minima di tre stelle all’esito
dell’intervento di riqualificazione, ad eccezione degli esercizi
contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superio-
re già prima dell’intervento di cui alla presente lettera, anche nel
rispetto delle eventuali prescrizioni disposte da leggi regionali;
f) unità abitative ad uso residenziale: unità abitative, per le
quali sia intervenuto specifico mutamento di destinazione d’uso,
dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del
condhotel, destinate alla vendita e soggette al limite di super-
ficie complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del
presente decreto.
4. (Condizioni di esercizio dei condhotel). 1.I condhotel rispon-
dono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi
con modalità compatibili con la gestione unitaria della struttura
in cui gli stessi sono ubicati:
a) presenza di almeno sette camere, al netto delle unità
abitative ad uso residenziale, all’esito dell’intervento di riquali-
ficazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del presente
decreto, ubicati in una o più unità immobiliari inserite in un
contesto unitario, collocate nel medesimo comune, e aventi una
distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghie-
ro sede del ricevimento, fermo restando il requisito di cui alla
lettera
c) del presente comma;
b) rispetto della percentuale massima della superficie netta
delle unità abitative ad uso residenziale pari al quaranta per cen-
to del totale della superficie netta destinata alle camere;
c) presenza di portineria unica per tutti coloro che usufrui-
scono del condhotel, sia in qualità di ospiti dell’esercizio alber-
ghiero che di proprietari delle unità abitative a uso residenziale,
con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad
uso esclusivo di dipendenti e fornitori;
d) gestione unitaria e integrata dei servizi del condhotel e
delle camere, delle suites e delle unità abitative arredate desti-
nate alla ricettività e delle unità abitative ad uso residenziale, di
cui all’articolo 5, per la durata specificata nel contratto di tra-
sferimento delle unità abitative ad uso residenziale e comunque
non inferiore a dieci anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel;
e) esecuzione di un intervento di riqualificazione, all’esito
del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una clas-
sificazione minima di tre stelle;
f) rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per
le unità abitative ad uso residenziale, ai sensi dell’articolo 24 del
5. (Esercizio dell’attività dei condhotel). 1.Le Regioni, con pro-
pri provvedimenti, disciplinano le modalità per l’avvio e l’eserci-
zio dell’attività dei condhotel nel rispetto della legislazione vi-
gente e delle disposizioni di cui al presente decreto.
2.I servizi di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto legge n.
133 del 2014, per le unità abitative a destinazione residenziale
devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non
inferiore a dieci dall’avvio dell’esercizio del condhotel, fatti sal-
vi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti
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