Legislazione E Documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
Legislazione e
documentazione
I
D.L. 20 febbraio 2017, n. 14. Disposizioni urgenti in mate-
ria di sicurezza delle città (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 42 del 20 febbraio 2017), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 18 aprile 2017, n. 48 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- 93 del 21 aprile 2017).
(Estratto)
CAPO I
COLLABORAZIONE
INTERISTITUZIONALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA SICUREZZA INTEGRATA
E DELLA SICUREZZA URBANA
SEZIONE II
SICUREZZA URBANA
7. (Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di ini-
ziative congiunte). 1.Nell’ambito degli accordi di cui all’
articolo 3 e dei patti di cui all’articolo 5, possono essere
individuati specif‌ici obiettivi per l’incremento dei servizi
di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla
realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo posso-
no concorrere, sotto il prof‌ilo del sostegno strumentale, f‌i-
nanziario e logistico, ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 1,
del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con mo-
dif‌icazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubbli-
ci, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando
la f‌inalità pubblica dell’intervento.
1 bis. Al f‌ine di conseguire una maggiore diffusione
delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché
per ulteriori f‌inalità di interesse pubblico, gli accordi e i
patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti pro-
posti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da am-
ministratori di condomini, da imprese, anche individuali,
dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di catego-
ria ovvero da consorzi o da comitati comunque denomina-
ti all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti
per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sor-
veglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di
analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi
automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vi-
gilanza privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018,
i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta muni-
cipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio cari-
co quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di
gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati
in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente.
2.Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizio-
ni di cui all’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, nonché, ove possibile, le previsioni dell’art.
119 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
2 bis.Per il rafforzamento delle attività connesse al
controllo del territorio e al f‌ine di dare massima eff‌icacia
alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenu-
te nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i
comuni che, nell’anno precedente, hanno rispettato gli
obiettivi del pareggio di bilancio di cui all’art. 9 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo in-
determinato personale di polizia locale nel limite di spesa
individuato applicando le percentuali stabilite dall’art. 3,
tito, con modif‌icazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
alla spesa relativa al personale della medesima tipologia
cessato nell’anno precedente, fermo restando il rispetto
degli obblighi di contenimento della spesa di personale di
cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente
non rilevano ai f‌ini del calcolo delle facoltà assunziona-
li del restante personale secondo la percentuale di cui
all’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2 ter. Al personale della polizia locale si applicano gli
istituti dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di
degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal pri-
mo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica di cui all’art. 10,
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con de-
creto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle f‌inanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le mo-
dalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la
corresponsione dei benef‌ici di cui al presente comma.
2 quater.Ai f‌ini degli accertamenti di cui al comma 2
ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001,
n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accerta-

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