Legislazione e documentazione

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Rivista penale 10/2018
Legislazione
e documentazione
I
L. 7 agosto 2018, n. 100. Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rif‌iuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2018).
1. (Istituzione e compiti della Commissione). 1. È istituita, ai
sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII
legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle at-
tività illecite connesse al ciclo dei rif‌iuti e su illeciti ambientali
ad esse correlati, di seguito denominata «Commissione», con il
compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite con-
nesse al ciclo dei rif‌iuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o
ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruo-
lo svolto dalla criminalità organizzata, con specif‌ico riferimen-
to alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416 bis del codice
b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore
dei rif‌iuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al
traff‌ico dei rif‌iuti all’interno dei territori comunali e provinciali,
tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri;
c) individuare le specif‌iche attività illecite connesse al traff‌i-
co illecito transfrontaliero dei rif‌iuti, con particolare riferimento
a quelle concernenti i rif‌iuti, anche pericolosi, in partenza dai
porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente,
svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta
degli Stati destinatari dei rif‌iuti, per individuare attività volte a
immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati at-
traverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute
dai rif‌iuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologi-
che e sanitarie previste dalla normativa nazionale;
d) verif‌icare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeci-
ti nell’ambito della pubblica amministrazione centrale e perife-
rica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del
ciclo dei rif‌iuti, anche in riferimento alle modalità di gestione
dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi
sistemi di aff‌idamento;
e) verif‌icare l’eventuale sussistenza di attività illecite relati-
ve ai siti inquinati e alle attività di bonif‌ica nonchè alla gestione
dei rif‌iuti radioattivi, verif‌icando altresì lo stato di attuazione
delle operazioni di bonif‌ica dei medesimi siti;
f) verif‌icare l’eventuale sussistenza di attività illecite nella
gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla
gestione degli impianti di depurazione delle acque nonchè alla
gestione dello smaltimento dei fanghi e dei ref‌lui provenienti da
tali impianti;
g) verif‌icare la corretta attuazione della normativa vigente in
materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine della
Commissione di inchiesta istituita dalla presente legge nonchè
all’applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante dispo-
sizioni in materia di delitti contro l’ambiente;
h) verif‌icare l’eventuale sussistenza di attività illecite rela-
tive alla gestione e allo smaltimento dei materiali contenenti
amianto nonchè il rispetto della normativa vigente ed eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati;
i) indagare sulle attività illecite legate al fenomeno degli in-
cendi e su altre condotte illecite riguardanti gli impianti di de-
posito, trattamento e smaltimento dei rif‌iuti ovvero i siti abusivi
di discarica;
l) compiere, a f‌ini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso
gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore
qualità e maggiore eff‌icacia in campo ambientale, ovvero adotta-
no tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano inte-
ressanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei
principi dell’economia circolare, al f‌ine di prevenire gli illeciti
ambientali.
2.La Commissione riferisce alle Camere annualmente con
singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne rav-
visi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla
libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra for-
ma di comunicazione nonchè alla libertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di
2. (Composizione della Commissione). 1. La Commissione è
composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero
dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in
almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati
tenendo conto anche della specif‌icità dei compiti assegnati alla
Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confron-
ti sussista alcuna delle condizioni indicate nel codice di auto-
regolamentazione proposto dalla Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle maf‌ie e sulle altre associazioni cri-
minali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87,
con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014.
Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di au-
toregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina,
a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne in-
forma immediatamente il presidente della Commissione e i Pre-
sidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2.La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla
sua costituzione; i suoi componenti possono essere confermati.
3.Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente
della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro die-
ci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione
dell’uff‌icio di presidenza.
4. L’uff‌icio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la

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