Legislazione e documentazione

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Rivista penale 12/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 121. Disciplina dell’esecuzione delle
pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione
della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera
p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Suppl. ord. alla Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 250 del 26 ottobre 2018).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Regole e f‌inalità dell’esecuzione). 1.Nel procedimento per
l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comu-
nità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste
ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per
quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura pe-
nale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento
30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo
2.L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di
comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di media-
zione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la respon-
sabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-f‌isico del
minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale
e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante
il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale,
di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cit-
tadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale,
culturali, sportive e di tempo libero.
CAPO II
ESECUZIONE ESTERNA
E MISURE PENALI DI COMUNITÀ
2. (Misure penali di comunità). 1.Sono misure penali di comu-
nità l’aff‌idamento in prova al servizio sociale, l’aff‌idamento in
prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la
semilibertà, l’aff‌idamento in prova in casi particolari.
2.Le misure penali di comunità sono disposte quando risul-
tano idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità, un
prof‌icuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia
il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o com-
metta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un program-
ma di intervento educativo.
3.Fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai f‌ini della
concessione delle misure penali di comunità e dei permessi pre-
mio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4
bis, commi 1 e 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modif‌icazioni.
4.Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati
dell’osservazione e della valutazione della personalità del mino-
renne, delle condizioni di salute psico-f‌isica, dell’età e del grado
di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile,
tenuto conto della proposta di programma di intervento educa-
tivo redatta dall’uff‌icio di servizio sociale per i minorenni e dei
percorsi formativi in atto.
5.Nella scelta della misura si tiene conto dell’esigenza di ga-
rantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrif‌icio della
libertà personale.
6.La durata delle misure penali di comunità è corrisponden-
te alla durata della pena da eseguire.
7.L’esecuzione delle misure penali di comunità avviene prin-
cipalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto
delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in
ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere colle-
gamenti con la criminalità organizzata.
8.Con l’applicazione delle misure può essere disposto il col-
locamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato
sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le co-
munità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
9.Ai f‌ini dell’applicazione delle misure penali di comunità,
l’osservazione è svolta dall’uff‌icio di servizio sociale per i mino-
renni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psi-
cologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari ter-
ritoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con
il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto di apparte-
nenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti
sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.
10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul
contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle per-
sone con cui il minorenne convive e sull’idoneità del domicilio
indicato per l’esecuzione della misura.
11.L’uff‌icio di servizio sociale per i minorenni predispone gli
interventi necessari ai f‌ini della individuazione di un domicilio o
di altra situazione abitativa, tale da consentire l’applicazione di
una misura penale di comunità.
12. Le disposizioni sull’aff‌idamento in prova al servizio so-
ciale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modif‌icazioni, nonché
sull’aff‌idamento in casi particolari previsto dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in
quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di
cui al presente decreto.
3. (Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di co-
munità). 1.Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura
penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità
sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.
2.Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente
con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione
e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromet-
tere i percorsi educativi in atto.

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