Legislazione e documentazione
Pagine | 67-78 |
1117
Rivista penale 12/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 121. Disciplina dell’esecuzione delle
pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione
della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera
p), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Suppl. ord. alla Gazzet-
ta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 26 ottobre 2018).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Regole e finalità dell’esecuzione). 1.Nel procedimento per
l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comu-
nità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste
ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per
quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura pe-
nale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo
2.L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di
comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di media-
zione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la respon-
sabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del
minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale
e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante
il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale,
di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cit-
tadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale,
culturali, sportive e di tempo libero.
CAPO II
ESECUZIONE ESTERNA
E MISURE PENALI DI COMUNITÀ
2. (Misure penali di comunità). 1.Sono misure penali di comu-
nità l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in
prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la
semilibertà, l’affidamento in prova in casi particolari.
2.Le misure penali di comunità sono disposte quando risul-
tano idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità, un
proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia
il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o com-
metta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un program-
ma di intervento educativo.
3.Fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della
concessione delle misure penali di comunità e dei permessi pre-
mio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4
bis, commi 1 e 1 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni.
4.Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati
dell’osservazione e della valutazione della personalità del mino-
renne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado
di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile,
tenuto conto della proposta di programma di intervento educa-
tivo redatta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei
percorsi formativi in atto.
5.Nella scelta della misura si tiene conto dell’esigenza di ga-
rantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della
libertà personale.
6.La durata delle misure penali di comunità è corrisponden-
te alla durata della pena da eseguire.
7.L’esecuzione delle misure penali di comunità avviene prin-
cipalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto
delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in
ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere colle-
gamenti con la criminalità organizzata.
8.Con l’applicazione delle misure può essere disposto il col-
locamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato
sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le co-
munità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
9.Ai fini dell’applicazione delle misure penali di comunità,
l’osservazione è svolta dall’ufficio di servizio sociale per i mino-
renni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psi-
cologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari ter-
ritoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con
il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto di apparte-
nenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti
sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.
10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul
contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle per-
sone con cui il minorenne convive e sull’idoneità del domicilio
indicato per l’esecuzione della misura.
11.L’ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli
interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o
di altra situazione abitativa, tale da consentire l’applicazione di
una misura penale di comunità.
12. Le disposizioni sull’affidamento in prova al servizio so-
ciale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché
sull’affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in
quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di
cui al presente decreto.
3. (Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di co-
munità). 1.Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura
penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità
sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.
2.Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente
con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione
e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromet-
tere i percorsi educativi in atto.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA