Legislazione e documentazione

Pagine89-90
1049
Rivista penale 11/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezio-
ne delle persone f‌isiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 205 del 4 settembre 2018) ed errata corrige
in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 212 del 12 settembre
2018, ed avviso di rettif‌ica in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 225 del 27 settembre 2018.
(Estratto)
CAPO IV
MODIFICHE ALLA PARTE III E AGLI ALLEGATI
DEL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
15. (Modif‌iche alla parte III, titolo III, del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196). 1.Alla parte III, titolo III, del
le seguenti modif‌icazioni:
a) l’articolo 166 è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono soggette
alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 83, paragra-
fo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 2 quinquies, comma 2, 2 quinquiesdecies, 92,
comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2,
e 132 ter. Alla medesima sanzione amministrativa è sogget-
to colui che non effettua la valutazione di impatto di cui
all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non sot-
topone il programma di ricerca a consultazione preventiva
del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazio-
ni delle disposizioni di cui agli articoli 2 ter, 2 quinquies,
comma 1, 2 sexies, 2 septies, comma 8, 2 octies, 2 terdecies,
commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92,
comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101,
105 commi 1, 2 e 4, 110 bis, commi 2 e 3, 111, 111 bis, 116,
comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124,
125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132 bis, comma
2, 132 quater, 157, nonché delle misure di garanzia, delle
regole deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2
septies e 2 quater.
3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del
Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all’arti-
colo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche
ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell’ar-
ticolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d’inizia-
tiva del Garante, nell’ambito dell’esercizio dei poteri d’in-
dagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento,
nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verif‌iche svolte
in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati
dal Garante.
5. L’Uff‌icio del Garante, quando ritiene che gli elementi
acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 conf‌i-
gurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e
nell’articolo 83, paragraf‌i 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il
procedimento per l’adozione dei provvedimenti delle san-
zioni di cui al comma 3 notif‌icando al titolare o al respon-
sabile del trattamento le presunte violazioni, nel rispetto
delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma 9,
salvo che la previa notif‌ica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le f‌inalità del provvedimento
da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comuni-
cazione di cui al comma 5, il contravventore può inviare
al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di
essere sentito dalla medesima autorità.
7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere appli-
cata la sanzione amministrativa accessoria della pubblica-
zione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto,
sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nel-
la misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma 8, per
essere destinati alle specif‌iche attività di sensibilizzazio-
ne e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento
svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la propo-
sizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido
possono def‌inire la controversia adeguandosi alle prescri-
zioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento
di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT