Legislazione e documentazione

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Rivista penale 4/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21. Disposizioni di attuazione del prin-
cipio di delega della riserva di codice nella materia penale a
norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 68 del 22
marzo 2018).
1. (Principio della riserva di codice). 1.Dopo l’articolo 3 del co-
dice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,
è inserito il seguente:
«Art. 3 bis (Principio della riserva di codice). - Nuove dispo-
sizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordi-
namento solo se modif‌icano il codice penale ovvero sono inserite
in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».
2. (Modif‌iche in materia di tutela della persona). 1. Al codice
no apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) dopo l’articolo 289 bis è inserito il seguente:
«Art. 289 ter (Sequestro di persona a scopo di coazione).
- Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630,
sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al f‌ine
di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione
internazionale tra più governi, una persona f‌isica o giuridica o
una collettività di persone f‌isiche, a compiere un qualsiasi atto
o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona se-
questrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione
da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell’ar-
ticolo 289 bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste
dall’articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.»
b) al secondo comma dell’articolo 388, dopo le parole: «a chi
elude» sono inserite le seguenti: «l’ordine di protezione previsto
dall’articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento
di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione
personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;
c) dopo l’ articolo 570 è inserito il seguente:
«Art. 570 bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare
in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio). - Le
pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili
o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura
economica in materia di separazione dei coniugi e di aff‌idamento
condiviso dei f‌igli.».
d) dopo l’articolo 586 è inserito il seguente:
«Art. 586 bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di al-
tre sostanze al f‌ine di alterare le prestazioni agonistiche degli at-
leti). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582
a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume
o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biolo-
gicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi
previste dalla legge, che non siano giustif‌icati da condizioni pa-
tologiche e siano idonei a modif‌icare le condizioni psicof‌isiche o
biologiche dell’organismo, al f‌ine di alterare le prestazioni agoni-
stiche degli atleti, ovvero siano diretti a modif‌icare i risultati dei
controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche
mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giusti-
f‌icate da condizioni patologiche ed idonee a modif‌icare le condi-
zioni psicof‌isiche o biologiche dell’organismo, al f‌ine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modif‌icare
i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipen-
dente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una fe-
derazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o
di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanita-
ria, alla condanna consegue l’interdizione temporanea dall’eser-
cizio della professione.
Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna
consegue l’interdizione permanente dagli uff‌ici direttivi del Co-
mitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive na-
zionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la conf‌isca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose ser-
vite o destinate a commettere il reato.
Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologica-
mente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate
dalla legge, che siano idonei a modif‌icare le condizioni psicof‌isi-
che o biologiche dell’organismo, al f‌ine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti ovvero idonei a modif‌icare i risultati dei
controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali di-
versi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospeda-
liere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul
paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 5.164 a euro 77.468.»;
e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II è inserito il se-
guente:
«Capo I bis Dei delitti contro la maternità
Art. 593 bis (Interruzione colposa di gravidanza). - Chiunque
cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro
è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita f‌ino
alla metà.

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