Legislazione e documentazione

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Rivista penale 3/2018
Legislazione
e documentazione
I
L. 11 gennaio 2018, n. 4. Modif‌iche al codice civile, al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
favore degli orfani per crimini domestici (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 26 del 1 febbraio 2018).
1. (Gratuito patrocinio). 1. All’articolo 76 del testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in f‌ine, il seguente comma:
«4 quater. I f‌igli minori o i f‌igli maggiorenni economicamente
non autosuff‌icienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omi-
cidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, an-
che legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione
civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o
è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono
essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga
ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga
al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili
derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».
2.Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede ai sensi dell’arti-
colo 11, comma 3.
2. (Modif‌iche all’articolo 577 del codice penale). 1. All’articolo
577 del codice penale sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: «il discenden-
te» sono aggiunte le seguenti: «o contro il coniuge, anche legal-
mente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro
la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso
stabilmente convivente»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «il coniuge» sono inse-
rite le seguenti: «divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove
cessata».
3. (Sequestro conservativo). 1.Dopo il comma 1 dell’articolo 316
del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1 bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso
contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro
l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata,
o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva
e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di
f‌igli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non
autosuff‌icienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede
il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia
del risarcimento dei danni civili subiti dai f‌igli delle vittime.».
4. (Provvisionale). 1.All’articolo 539 del codice di procedura pe-
nale è aggiunto, in f‌ine, il seguente comma:
«2 bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per
l’omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato,
dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è ces-
sata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva
e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di f‌igli della
vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosuf-
f‌icienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’uff‌icio,
all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura
non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare
in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell’imputato
già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’articolo 320,
comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sen-
tenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale
accordata.».
2.Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 320 del codice
di procedura penale sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis dell’articolo 539».
5. (Indegnità a succedere). 1.Dopo l’articolo 463 del codice civi-
le è inserito il seguente:
«Art. 463 bis (Sospensione dalla successione). - Sono sospesi
dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonchè
la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o
tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’u-
nione civile, f‌ino al decreto di archiviazione o alla sentenza de-
f‌initiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di
un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’arti-
colo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso
dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei
casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei
confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di se-
gretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria
del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione
l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai f‌ini
della sospensione di cui al presente articolo.».
2.Alla sezione II del capo II del titolo III del libro settimo
della parte seconda del codice di procedura penale è aggiunto,
in f‌ine, il seguente articolo:
«Art. 537 bis (Indegnità a succedere). - 1. Quando pronuncia
sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463
del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a
succedere».
3.Al comma 2 dell’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: «Si applica l’articolo
537 bis.».
6. (Diritto alla quota di riserva in favore di f‌igli orfani per cri-
mini domestici). 1.La quota di riserva di cui all’articolo 18, com-
ma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai f‌igli
orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno
del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separa-
to o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unio-
ne civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva
e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo
comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
7. (Pensione di reversibilità). 1.Dopo il comma 1 dell’articolo 1
della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono inseriti i seguenti:

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