Legislazione e documentazione

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Rivista penale 4/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. econ. e f‌in.) 6 febbraio 2017, n. 22. Regola-
mento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del de-
creto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garan-
zia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore
del contribuente (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 60 del
13 marzo 2017).
1. (Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garan-
zia). 1.La garanzia prevista dall’articolo 69, comma 2, del
dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62 bis, comma 5,
del medesimo decreto, nonchè dagli articoli 19, comma 3,
472, è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di f‌ideius-
sione rilasciata da una banca o da una impresa commercia-
le che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere
prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di po-
lizza f‌ideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
2.Per le piccole e medie imprese, def‌inite secondo i
criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Mini-
stro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono
essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garan-
zia collettiva f‌idi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3.Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal
bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la
garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione
dell’obbligazione da parte della società capogruppo o con-
trollante di cui all’articolo 2359 del codice civile. La pre-
stazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione
della partecipazione nella società controllata o collegata.
In ogni caso la società capogruppo o controllante deve co-
municare in anticipo all’ente a favore del quale è prestata
la garanzia l’intendimento di cedere la partecipazione nel-
la società controllata o collegata.
4.La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli
approvati con decreto del direttore generale delle f‌inanze,
deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma
pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei
casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5,
52, comma 6, e 62 bis, comma 5, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22,
l’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta,
comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di con-
tenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come in-
dividuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della deci-
sione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio
2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’articolo
112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.
2. (Durata della garanzia). 1.La garanzia di cui all’artico-
n. 546 è prestata f‌ino al termine del nono mese successivo
a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che
def‌inisce il giudizio ovvero f‌ino al termine del nono mese
successivo a quello dell’estinzione del processo, anche se la
sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore
del contribuente viene successivamente riformata con una
sentenza non ancora divenuta def‌initiva. La garanzia cessa
qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga
di non subordinare la condanna al pagamento di somme
in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.
2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione
dell’atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli ar-
ticoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62 bis, comma 5, del decre-
to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonchè la garanzia
di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, è prestata f‌ino al termine del nono
mese successivo a quello del deposito del provvedimento
che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione
è disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data
di deposito della sentenza favorevole al contribuente.
3.Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradi-
zionali nonchè l’IVA riscossa all’importazione, la garanzia
a cui sia subordinata la sospensione dell’atto impugnato
ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5,
52, comma 6, 62 bis, comma 5, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, è prestata f‌ino al termine del nono
mese successivo al passaggio in giudicato del provvedi-
mento che def‌inisce il giudizio ovvero f‌ino al termine del
nono mese successivo all’estinzione del processo.
4.La garanzia prevista dall’articolo 22, comma 6, del
f‌ino al termine del nono mese successivo a quello della de-
f‌initività dell’atto impositivo, dell’atto di contestazione o
del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garan-
zia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere
b) e c) del comma 7 dell’articolo 22 del decreto legislativo

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