Legislazione e documentazione
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Rivista penale 2/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 19 gennaio 2017, n. 6. Modificazioni ed integra-
zioni normative in materia penale per il necessario
coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai
sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge
20 maggio 2016, n. 76 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.
22 del 27 gennaio 2017).
1. (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale, ap-
provato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il
coniuge,» sono inserite le seguenti: «la parte di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso,»;
b) dopo l’articolo 574 bis è inserito il seguente:
«Art. 574 ter. (Costituzione di un’unione civile agli ef-
fetti della legge penale). - Agli effetti della legge penale
il termine matrimonio si intende riferito anche alla costi-
tuzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge
come elemento costitutivo o come circostanza aggravante
di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso.»;
c) all’articolo 649, primo comma, dopo il numero 1) è
inserito il seguente: «1 bis. della parte dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso;»;
d) all’articolo 649, secondo comma, dopo le parole:
«del coniuge legalmente separato» sono inserite le se-
guenti: «o della parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volon-
tà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile e
non sia intervenuto lo scioglimento della stessa».
2. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. All’arti-
colo 199, comma 3, del codice di procedura penale, ap-
provato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «convivenza co-
niugale» sono inserite le seguenti: «o derivante da un’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso»;
b) alla lettera c) le parole: «cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto con l’imputato» sono so-
stituite dalle seguenti: «cessazione degli effetti civili del
matrimonio o dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso contratti con l’imputato».
3. (Clausola di invarianza finanziaria). 1.Dall’attuazio-
ne del presente decreto non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
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