Legislazione e documentazione
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Rivista penale 1/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 202. Attuazione della direttiva
2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (Gaz-
zetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 9 novembre 2016).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Oggetto). 1.Il presente decreto attua nell’ordinamento inter-
no le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e
alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’U-
nione europea.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA
2. (Modifiche al codice penale). 1. Al codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1 bis), è aggiun-
to, in fine, il seguente periodo: «nonchè dei beni che ne costitu-
iscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o
altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile ese-
guire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
b) dopo l’articolo 466 è inserito il seguente:
«Art. 466 bis. (Confisca). Nel caso di condanna o di applica-
zione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque
la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al pro-
dotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo
322 ter.».
3. (Modifiche al codice civile). 1.All’articolo 2635 del codice civi-
le, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto
in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della
confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore
delle utilità date o promesse.».
4. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richie-
sta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o
il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appar-
tengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»
5. (Modifiche al decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
creto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) all’articolo 12 sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454,
455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648 ter» è inserita la seguente: «648
ter.1»;
le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55,
comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
b) all’articolo 12 sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite
le seguenti: «anche internazionale»;
c) all’articolo 12 sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente:
«La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordi-
nata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati
di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635
quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguarda-
no tre o più sistemi.».
6. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
1.Al comma 9 bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle co-
se che servirono o furono destinate a commettere il reato, non-
chè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca
di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la dispo-
nibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
7. (Trasmissione dei dati statistici). 1.Il Ministero della giusti-
zia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici re-
lativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321,
comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
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