Legislazione e documentazione

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Rivista penale 1/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 29 ottobre 2016, n. 202. Attuazione della direttiva
2014/42/UE relativa al congelamento e alla conf‌isca dei beni
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 262 del 9 novembre 2016).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Oggetto). 1.Il presente decreto attua nell’ordinamento inter-
no le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e
alla conf‌isca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’U-
nione europea.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA
2. (Modif‌iche al codice penale). 1. Al codice penale, approvato
con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1 bis), è aggiun-
to, in f‌ine, il seguente periodo: «nonchè dei beni che ne costitu-
iscono il prof‌itto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o
altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore
corrispondente a tale prof‌itto o prodotto, se non è possibile ese-
guire la conf‌isca del prof‌itto o del prodotto diretti»;
b) dopo l’articolo 466 è inserito il seguente:
«Art. 466 bis. (Conf‌isca). Nel caso di condanna o di applica-
zione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la conf‌isca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il prof‌itto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque
la disponibilità, per un valore corrispondente al prof‌itto, al pro-
dotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo
322 ter.».
3. (Modif‌iche al codice civile). 1.All’articolo 2635 del codice civi-
le, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto
in f‌ine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della
conf‌isca per valore equivalente non può essere inferiore al valore
delle utilità date o promesse.».
4. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 9 otto-
bre 1990, n. 309). 1.Al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7 bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richie-
sta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, è ordinata la conf‌isca delle cose che ne sono il prof‌itto o
il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la conf‌isca di beni di cui il reo ha la disponibilità
per un valore corrispondente a tale prof‌itto o prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7 bis. Nei confronti del condannato è ordinata la conf‌isca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato
e dei beni che ne sono il prof‌itto o il prodotto, salvo che appar-
tengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è
possibile, la conf‌isca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un
valore corrispondente a tale prof‌itto o prodotto.»
5. (Modif‌iche al decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356). 1. Al de-
creto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti mo-
dif‌icazioni:
a) all’articolo 12 sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454,
455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648 ter» è inserita la seguente: «648
ter.1»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonchè» sono inserite
le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55,
b) all’articolo 12 sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per f‌inalità di terrorismo» sono inserite
le seguenti: «anche internazionale»;
c) all’articolo 12 sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è
aggiunto il seguente:
«La conf‌isca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordi-
nata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati
di cui agli articoli 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635
quater, 635 quinquies quando le condotte ivi descritte riguarda-
no tre o più sistemi.».
1.Al comma 9 bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 no-
vembre 2007, n. 231, è aggiunto in f‌ine il seguente periodo: «In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la conf‌isca delle co-
se che servirono o furono destinate a commettere il reato, non-
chè del prof‌itto o del prodotto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la conf‌isca
di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la dispo-
nibilità per un valore corrispondente a tale prof‌itto o prodotto.».
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
7. (Trasmissione dei dati statistici). 1.Il Ministero della giusti-
zia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici re-
lativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321,
comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;

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