Legislazione e documentazione

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Rivista penale 12/2016
Legislazione
e documentazione
I
L. 29 ottobre 2016, n. 199. Disposizioni in materia di con-
trasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 257
del 3 novembre 2016).
1. (Modif‌ica dell’articolo 603 bis del codice penale). 1.L’ar-
ticolo 603 bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 603 bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavo-
ro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approf‌ittan-
do dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche me-
diante l’attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed
approf‌ittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la
multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai f‌ini del presente articolo, costituisce indice di sfrut-
tamento la sussistenza di una o più delle seguenti condi-
zioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative a livello nazionale, o comunque sproporzio-
nato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’o-
rario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di la-
voro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative
degradanti.
Costituiscono aggravante specif‌ica e comportano l’au-
mento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia su-
periore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano mi-
nori in età non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori
sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condi-
zioni di lavoro».
2. (Introduzione degli articoli 603 bis.1 e 603 bis.2 del co-
dice penale). 1. Dopo l’articolo 603 bis del codice penale
sono inseriti i seguenti:
«Art. 603 bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delit-
ti previsti dall’articolo 603 bis, la pena è diminuita da un
terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichia-
razioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare
che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori
ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’auto-
rità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’indi-
viduazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro
delle somme o altre utilità trasferite.
Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano
le disposizioni dell’articolo 16 septies del decreto legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modif‌icazioni, dalla leg-
ge 15 marzo 1991, n. 82.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 600 sep-
ties.1.
Art. 603 bis.2. (Conf‌isca obbligatoria). - In caso di con-
danna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per
i delitti previsti dall’articolo 603 bis, è sempre obbligatoria,
salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risar-
cimento del danno, la conf‌isca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono il prezzo, il prodotto o il prof‌itto, salvo che appartenga-
no a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è
disposta la conf‌isca di beni di cui il reo ha la disponibilità,
anche indirettamente o per interposta persona, per un va-
lore corrispondente al prodotto, prezzo o prof‌itto del reato».
3. (Controllo giudiziario dell’azienda e rimozione delle
condizioni di sfruttamento). 1.Nei procedimenti per i re-
ati previsti dall’articolo 603 bis del codice penale, qualora
ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’artico-
lo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone,
in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azien-
da presso cui è stato commesso il reato, qualora l’inter-
ruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare
ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compro-
mettere il valore economico del complesso aziendale. Si
osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti
2.Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario
dell’azienda, il giudice nomina uno o più amministratori,
scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo
degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo

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