Legislazione e documentazione

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Legislazione
e documentazione
I
L. 21 luglio 2016, n. 149. Ratif‌ica ed esecuzione della Conven-
zione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale
tra gli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di
procedura penale. Modif‌iche alle disposizioni in materia di
estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata
massima delle misure coercitive (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 181 del 4 agosto 2016).
4. (Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di
procedura penale). 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di
procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal com-
ma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che:
1) nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea le
estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero
delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità
straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull’Unione
europea e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
nonchè dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi.
Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si appli-
cano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo
Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le
norme del libro XI del codice di procedura penale;
2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell’Unio-
ne europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria
internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’ese-
cuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rap-
porti con le autorità straniere, relativi all’amministrazione della
giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non
dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del
b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giusti-
zia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle
richieste in materia di estradizione, nonchè alle altre richieste
riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all’am-
ministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato
richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
c) in materia di disciplina processuale dell’assistenza giudi-
ziaria a f‌ini di giustizia penale:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non
dare corso all’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria
nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea sia eserci-
tato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra
gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento
dell’Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli
membri dell’Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto
in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi
essenziali dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudi-
ziaria;
2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per
attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a f‌ini di
conf‌isca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procede-
re;
3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni proba-
torie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo
la legge dello Stato non possono svolgersi senza l’autorizzazione
del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritar-
do le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del
tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non
occorre l’intervento del giudice, il procuratore della Repubblica
provveda con decreto motivato senza ritardo;
4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione
delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti
giudiziari diversi e procedure semplif‌icate per la def‌inizione di
eventuali contrasti e conf‌litti; prevedere, qualora si tratti di atti-
vità che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza
l’autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione
del conf‌litto, la Corte di cassazione decida secondo le forme pre-
viste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura
penale, in quanto compatibili. L’avviso di cui al citato articolo
127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette
gli atti all’autorità giudiziaria designata, comunicando la deci-
sione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di
attività per lo svolgimento delle quali non occorre l’intervento
del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto,
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 54, 54 bis e 54 ter del codice di procedura penale;
5) prevedere che l’autorità giudiziaria non dia corso alla
domanda di assistenza giudiziaria:
5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contra-
ri a principi dell’ordinamento giuridico dello Stato;
5.2) se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è pre-
visto come reato dalla legge italiana e non risulta che l’imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assi-
stenza giudiziaria;
5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazio-
ni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla
lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali
possano inf‌luire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non
risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.4) se l’esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria
può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello
Stato;
Rivista penale 10/2016

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