Legislazione e documentazione

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Rivista penale 7-8/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 35. Attuazione della decisione qua-
dro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di bloc-
co dei beni o di sequestro probatorio (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 59 del 11 marzo 2016).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Finalità). 1. Il presente decreto attua nell’ordinamento in-
terno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 lu-
glio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provve-
dimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a f‌ini probatori
o a f‌ini di conf‌isca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono in-
compatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale in te-
ma di diritti fondamentali nonchè in tema di diritti di libertà e
di giusto processo.
2. (Def‌inizioni). 1.Ai f‌ini della presente decreto, si intende per:
a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell’Unione eu-
ropea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha
emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento
di blocco o di sequestro nell’ambito di un procedimento penale;
b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell’Unione euro-
pea nel cui territorio si trova il bene o la prova;
c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi prov-
vedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello
Stato di emissione al f‌ine di impedire provvisoriamente ogni
operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire
o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al
reato, che potrebbero essere oggetto di conf‌isca nei casi e nei
limiti previsti dall’articolo 240 del codice penale;
d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o im-
mobile, nonchè ogni atto giuridico o documento attestante un ti-
tolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità
giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno
dei reati di cui all’articolo 3, ovvero rappresenti l’equivalente del
valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l’oggetto
di uno dei predetti reati;
e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a f‌ini
probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all’ar-
ticolo 3.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO
3. (Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di
blocco o di sequestro). 1.Indipendentemente dalla doppia incri-
minazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un
provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se
puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore
nel massimo a tre anni:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornograf‌ia infantile;
e) traff‌ico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traff‌ico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi f‌inanziari delle
Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, re-
lativa alla tutela degli interessi f‌inanziari delle Comunità europee;
i) riciclaggio;
l) falsif‌icazione e contraffazione di monete;
m) criminalità informatica;
n) criminalità ambientale, compreso il traff‌ico illecito di spe-
cie animali protette e il traff‌ico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
o) favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traff‌ico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l’uso di armi;
u) traff‌ico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’an-
tiquariato e le opere d’arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsif‌icazione di atti amministrativi e traff‌ico di documen-
ti falsi;
cc) falsif‌icazione di mezzi di pagamento;
dd) traff‌ico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita;
ee) traff‌ico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traff‌ico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2.Fuori dai casi di cui al comma 1 e all’articolo 6, comma 4,
lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro è con-
sentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento
di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italia-
na, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualif‌i-
cazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.
3.Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento è stato emes-
so a f‌ini di conf‌isca, il riconoscimento e l’esecuzione hanno luogo
se per il reato previsto dalla legge italiana è consentito il sequestro
di cui all’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.
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7-8/2016 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
4. (Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall’au-
torità dello Stato di emissione). 1.Il procuratore della Repubbli-
ca presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova
riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall’autorità del-
lo Stato di emissione, unitamente al certif‌icato previsto dall’arti-
colo 12, comma 3, dall’autorità e alla richiesta di trasferimento o
di conf‌isca prevista dall’articolo 12, comma 2, ovvero alla richie-
sta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista
dall’articolo 12, comma 3.
5. (Autorità giudiziaria competente). 1.Il procuratore della Re-
pubblica indicato nell’articolo 4, comma 1, provvede sulla richie-
sta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco
o di sequestro emesso a f‌ini probatori, secondo le disposizioni
dell’articolo 6.
2.Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso
a f‌ini di conf‌isca, il procuratore della Repubblica di cui al comma
1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini prelimi-
nari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell’articolo 6.
3.Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo al procura-
tore nazionale antimaf‌ia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai
procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3
quater del codice di procedura penale e al procuratore generale
presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti
per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
4.Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per
oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale,
provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova
il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero,
l’autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento
di blocco o di sequestro.
5.Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedi-
mento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvede-
re al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento,
rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della
Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediata-
mente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all’autorità
dello Stato di emissione.
6. (Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione).
1.Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l’autorità giu-
diziaria individuata secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 e
di cui all’articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconosce-
re, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o
di sequestro. Dispone altresì che sia data immediata esecuzione
al provvedimento.
2.Quando è necessario garantire la conformità della prova
ottenuta ai requisiti dell’ordinamento dello Stato di emissione,
fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell’ordi-
namento interno, l’autorità osserva le formalità e le procedure
espressamente indicate dall’autorità competente dello Stato di
emissione per l’esecuzione del provvedimento di blocco o di se-
questro probatorio, mentre, nel caso di cui all’articolo 5, comma
2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale
per l’esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l’avve-
nuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro è
immediatamente comunicata all’autorità giudiziaria dello Stato
di emissione.
3.Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di
blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni ap-
plicabili nello Stato di esecuzione.
4.La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedi-
mento di blocco o di sequestro può essere rigettata con decreto
motivato:
a) se il certif‌icato di cui all’articolo 12, comma 3, non è stato
prodotto unitamente alla richiesta;
b) se il predetto certif‌icato risulta incompleto, ovvero se le
informazioni ivi contenute risultano manifestamente non cor-
rispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto
della richiesta;
c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una
decisione di conf‌isca gode di immunità riconosciute dallo Stato
italiano che limitano l’esercizio o il proseguimento dell’azione
penale;
d) se dalle informazioni contenute nel certif‌icato risulta evi-
dente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi
dell’articolo 649 del codice di procedura penale;
e) se non ricorrono i presupposti indicati nell’articolo 3. Tut-
tavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso
in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l’esecu-
zione non può essere rif‌iutata per il fatto che la legge italiana
non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che
la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale
è diversa da quella dello Stato di emissione.
5.Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l’autorità
giudiziaria può imporre all’autorità dello Stato di emissione un
termine per la produzione del certif‌icato completo o corretto, ov-
vero di un documento ad esso equipollente. L’autorità giudiziaria
può altresì dispensare l’autorità giudiziaria dello Stato di emis-
sione dalla presentazione del certif‌icato, se non vi è esigenza di
acquisire altre informazioni.
6. La decisione di rigetto è immediatamente comunicata
all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità
è altresì comunicata senza ritardo l’impossibilità di dare esecu-
zione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il
bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non
si trovano nel luogo indicato nel certif‌icato, ovvero l’ubicazione
indicata in quest’ultimo è risultata insuff‌iciente.
7. (Casi di rinvio dell’esecuzione). 1.Il procuratore della Repub-
blica può disporre il rinvio dell’esecuzione del provvedimento di
blocco o di sequestro:
a.se dall’esecuzione può derivare pregiudizio per le indagini
nell’ambito di un procedimento penale già in corso, per un perio-
do non superiore a sei mesi;
b.se i beni o la prova risultano già sottoposti a blocco o a se-
questro nell’ambito di altro procedimento penale, f‌ino alla revo-
ca di tale provvedimento;
c.se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di se-
questro a f‌ini di conf‌isca è stato già oggetto di analogo provve-
dimento nell’ambito di altri procedimenti, f‌ino alla sospensione
dell’eff‌icacia di tale provvedimento.
2.La decisione di rinvio dell’esecuzione è immediatamente
comunicata all’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
3.Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma
1, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 1, dandone notizia all’autorità giudiziaria dello
Stato di emissione. Quest’ultima è altresì informata sull’eventua-
le emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene
o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.
8. (Durata del vincolo conseguente all’esecuzione del provve-
dimento di blocco o di sequestro). 1. Il vincolo sul bene o sulla
prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedi-

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