Legislazione E Documentazione

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Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 21 aprile 2016, n. 72. Attuazione della direttiva 2014/17/
UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi
a beni immobili residenziali nonchè modif‌iche e integrazioni
del titolo VI bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sulla disciplina degli agenti in attività f‌inanziaria e dei
mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 117 del 20 maggio 2016).
(Estratto)
1. (Modif‌iche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Te-
sto Unico bancario). 1.(Omissis).
2.Al Titolo VI dopo il Capo I del decreto legislativo 1° settem-
bre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Capo I bis
Credito immobiliare ai consumatori
«Art. 120 quinquies. (Def‌inizioni). 1. Nel presente capo, l’e-
spressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206;
b) «consumatore» indica una persona f‌isica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigia-
nale o professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con
cui un f‌inanziatore concede o si impegna a concedere a un con-
sumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
prestito o di altra facilitazione f‌inanziaria, quando il credito è
garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto
reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è f‌inalizzato
all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un
terreno o su un immobile edif‌icato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese,
a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare
in relazione al contratto di credito e di cui il f‌inanziatore è a
conoscenza;
e) «f‌inanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a
erogare f‌inanziamenti a titolo professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f)«importo totale del credito» indica il limite massimo o la
somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un
contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attività f‌i-
nanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso
dal f‌inanziatore, che nell’esercizio della propria attività commer-
ciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o
di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, alme-
no una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero
altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali con-
tratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del f‌inan-
ziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito»
indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il
contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni per-
sonalizzate fornite al consumatore ai sensi dell’articolo 120
terdecies in merito a una o più operazioni relative a contratti di
credito; l’offerta di contratti di credito e le attività indicate negli
articoli 120 octies, 120 novies, 120 decies, 120 undecies, 120 duo-
decies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta
al consumatore di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle f‌inalità cui esse sono desti-
nate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo
totale del credito per il consumatore espresso in percentuale an-
nua dell’importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui,
al momento della conclusione del contratto, il consumatore per-
cepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà
rimborsare il f‌inanziamento ovvero una valuta diversa da quella
avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in
cui il consumatore ha la residenza al momento della conclusione
del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relati-
vi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compre-
si i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente
ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell’atto di
compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili
dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel
contratto di credito.
3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le di-
sposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.
«Art. 120 sexies. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai contratti di credito, comunque
denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) contratti di credito in cui il f‌inanziatore:
1) concede una tantum o periodicamente una somma di de-
naro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma
derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale
o di un diritto reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito f‌ino al verif‌icarsi di uno
o più eventi specif‌ici afferenti la vita del consumatore, salvo in
caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi
contrattuali che consenta al f‌inanziatore di domandare la risolu-
zione del contratto di credito;
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016

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