Legislazione e documentazione

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Rivista penale 4/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 31. Attuazione della decisio-
ne quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbra-
io 2009, che modif‌ica le decisioni quadro 2002/584/
GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in
assenza dell’interessato al processo (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 56 dell’8 marzo 2016).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disposizioni di principio e ambito di applicazione).
1.Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/
GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui
modif‌ica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI,
rafforzando i diritti processuali delle persone e promuo-
vendo l’applicazione del principio del reciproco riconosci-
mento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interes-
sato al processo.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
2. (Modif‌iche alla legge 22 aprile 2005, n. 69). 1.Alla leg-
ge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) all’articolo 19, comma 1, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a) quando il mandato di arresto europeo è stato emes-
so ai f‌ini della esecuzione di una pena o di una misura
di sicurezza, irrogate mediante decisione pronunciata in
absentia, e l’interessato non è comparso personalmente
nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di
appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il cer-
tif‌icato attesta una delle seguenti condizioni:
1) l’interessato è stato citato tempestivamente e per-
sonalmente, essendo informato inequivocabilmente della
data e del luogo del processo che ha portato alla decisione
pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione
avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
2) l’interessato, informato del processo a suo carico, è
stato rappresentato nel processo conclusosi con la men-
zionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso
interessato o d’uff‌icio;
3) l’interessato, ricevuta la notif‌ica della decisione
ed informato del diritto di ottenere un nuovo proces-
so o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in
cui ha il diritto diparte cipare e che consente il riesame
del merito della causa e l’allegazione di nuove prove che
possono condurre alla riforma della decisione oggetto di
esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi
a tale decisione, nè ha chiesto la rinnovazione del proces-
so o proposto ritualmente appello; 4) l’interessato non ha
ricevuto personalmente la notif‌ica della decisione, ma la
riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna
nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressa-
mente informato dei termini entro i quali potrà esercitare
il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al
giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che
consente il riesame del merito della causa e l’allegazione
di nuove prove che possono condurre alla riforma della de-
cisione oggetto di esecuzione.»;
b) all’articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisio-
ne quadro" sono aggiunte le seguenti: «come modif‌ica-
to dall’articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conse-
guentemente l’allegato I al presente decreto sostituisce il
modello richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.
no apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole
"decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: «come mo-
dif‌icato dall’articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro
2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009»; conse-
guentemente l’allegato II al presente decreto sostituisce il
certif‌icato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre
b) all’articolo 13, comma 1, la lettera i) è sostituita
dalla seguente:
«i) se l’interessato non è comparso personalmente al
processo terminato con la decisione da eseguire, a meno
che il certif‌icato attesti:
1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente
e, pertanto, informato della data e del luogo f‌issati per il
processo o che ne è stato di fatto informato uff‌icialmente
con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente
che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del
fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di
mancata comparizione in giudizio; ovvero
2) che, essendo al corrente della data f‌issata per il
processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di
f‌iducia o d’uff‌icio, da cui in effetti è stato assistito in giu-
dizio; ovvero

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