Legislazione e documentazione
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Rivista penale 3/2016
Legislazione
e documentazione
I
Circ. (Proc. Rep. presso Trib. Trento) 9 gennaio 2016, n. 2 Prot.
n. 39/2016 - 1.4. Diritti, assistenza e protezione delle vittime
di reato [decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212]. Indi-
cazioni operative per la Procura della Repubblica e per la
polizia giudiziaria.
Con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato
sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016 [con decorrenza dal 20 gennaio
2016], si dà attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato. È un passo in avan-
ti nel riconoscimento effettivo dello status di vittima del reato e
nell’ apprestamento di un efficace strumentario per la tutela, l’as-
sistenza, la partecipazione consapevole nel procedimento penale.
Si coglie l’occasione per una riflessione a prima lettura e per la
dazione delle indicazioni operative, per gli Uffici della Procura
della Repubblica e per la polizia giudiziaria operante nel territo-
rio, sì da consentire una attuazione uniforme al novum normativo.
La nozione di vittima del reato. - Va ricordato che la vittima
del reato è il soggetto passivo (o persona offesa) del reato, iden-
tificato nel titolare del bene protetto dalla norma penale che,
quindi, subisce l’offesa essenziale per la sussistenza del reato. Il
soggetto passivo è il titolare del diritto di querela. È soggetto che
deve distinguersi dal danneggiato dal reato, che è colui che sof-
fre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione
e al risarcimento e che può costituirsi, a tal fine, parte civile. Nel
codice di rito, al soggetto passivo sono attribuiti diritti e facoltà
che invece non competono al danneggiato civile, il quale è com-
pletamente assente dalla fase delle indagini preliminari, non po-
tendo costituirsi parte civile. Resta ovviamente da precisare che
il danneggiato dal reato si può - ma non si deve necessariamente
- identificare con il soggetto passivo del reato.
Il rilievo attribuito al convivente. - Nel decreto legislativo n.
212 del 2015 si riserva particolare attenzione alla nozione di vit-
tima del reato. In primo luogo, si segnala la modifica del comma
3 dell’articolo 90 c.p.p., con l’aggiunta, dopo le parole: “prossi-
mi congiunti di essa”, delle seguenti parole: “o da persona alla
medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente
convivente”. In sostanza, in caso di decesso della persona offesa,
le facoltà ed i diritti di questa sono attribuiti anche ai “convi-
venti”, oltreché ai componenti della famiglia di diritto [i pros-
simi congiunti]: è un riconoscimento normativo della “famiglia
di fatto”, purché ovviamente si verta in ipotesi di un rapporto
sentimentale stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra
due persone con legami di assistenza e solidarietà per un ap-
prezzabile tempo. È ovvio onere del “convivente” fornire prova
della sua legittimazione, ossia del rapporto “di fatto” rilevante,
nel senso che la carenza di indicazioni non costituisce ovviamen-
te causa di nullità [non espressamente prevista], ma nel caso in
cui dovessero venire formalmente sollevati dubbi o contestazioni
in ordine alla titolarità, in capo a colui che ha presentato l’atto
di querela, della effettiva legittimazione, si porrebbe la necessità
di verifica in concreto della sussistenza di tale qualità soggettiva.
È evidente che, rispetto a tale verifica, la soddisfazione del detto
onere dimostrativo risulterebbe contributo di essenziale rilievo,
in grado di rimuovere dubbi od incertezze.
In questa prospettiva, onde evitare dubbi o successive con-
testazioni, sembra allora opportuno che la polizia giudiziaria o il
pubblico ministero che riceve la querela solleciti il querelante a
documentare lo status fondante la legittimazione.
L’età della persona offesa. - Si segnala ancora, il nuovo comma
2 bis dello stesso articolo 90, laddove si introduce una specifica
disposizione in forza della quale il giudice, in caso di dubbio sull’e-
tà, può disporne anche d’ufficio un apposito accertamento peri-
tale, analogamente a quanto già previsto per l’incertezza sull’età
dell’imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la minore
età della persona offesa viene presunta, sia pure ai soli fini [di ga-
ranzia] dell’applicazione delle disposizioni processuali. Ciò signifi-
ca, per intenderci, che nel dubbio, la presunzione della minore età
non potrà utilizzarsi ai fini della configurabilità delle circostanze
aggravanti basate sulla minore età della vittima, ma potrà valere
per fondare la condizione di particolare vulnerabilità della per-
sona [articolo 90 quater c.p.], con gli effetti che ne conseguono.
Informazione della facoltà per la persona offesa. - Importan-
ti le modifiche in tema di informazione alla vittima, ispirate ad
implementare l’operatività di una disciplina già conosciuta. E. la
disciplina introdotta dal nuovo articolo 90 bis c.p.p., su cui qui
si vogliono sviluppare le considerazioni più ampie. Il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria, al momento dell’acquisizione
della notizia di reato, [già] devono avvisare la persona offesa
della facoltà di nominare un difensore per l’esercizio dei diritti e
delle facoltà ad essa attribuiti e della possibilità dell’accesso al
patrocinio a spese dello Stato (articolo 101, comma 1, c.p.p.) Già
con la disciplina dell’articolo 101, comma 1, c.p.p. si è inteso dare
attuazione alla direttiva 2012/29/UE, laddove si prevede un dirit-
to generale di informazione della vittima circa le facoltà attribu-
itele dall’ordinamento e, sotto questo profilo, il decreto legge 14
agosto 2013 n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119,
intervenendo sull’articolo 101, comma 1, c.p.p., ha “anticipato”,
sia pure con un contenuto meno ampio, il portato dell’articolo
90 bis c.p.p., introdotto dal decreto legislativo n. 212 del 2015.
Per l’attuazione del disposto dell’articolo 101, comma 1, c.p.p.,
tuttora vigente, si è già intervenuti con nota di indirizzo del 17
ottobre 2013 [che per comodità si riallega: allegato 1], diretta a
disciplinare il modus agendi degli organi di polizia giudiziaria e
degli uffici della Procura, per dare concretezza al diritto di infor-
mazione della persona offesa. Ci si è espressi in questi termini,
che è utile riportare: “La persona offesa dal reato (o soggetto
passivo) è il titolare del bene protetto dalla norma penale che,
quindi, subisce l’offesa essenziale per la sussistenza del reato.
Tale nozione, come è noto, va distinta da quella di danneggiato
dal reato, che è colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare
del diritto alla restituzione e al risarcimento e che può costitu-
irsi, a tal fine, parte civile: nel codice di rito, al soggetto passivo
sono attribuiti diritti e facoltà che invece non competono al dan-
neggiato civile, il quale è completamente assente dalla fase delle
indagini preliminari, non potendo costituirsi parte civile.
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