Legislazione e documentazione

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Rivista penale 2/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. Disposizioni in materia di abrogazio-
ne di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili,
a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n.
67 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016).
CAPO I
ABROGAZIONE DI REATI
E MODIFICHE AL CODICE PENALE
1. (Abrogazione di reati). 1.Sono abrogati i seguenti articoli del
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
2. (Modif‌iche al codice penale). 1. Al regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) l’articolo 488 è sostituito dal seguente:
«488. Altre falsità in foglio f‌irmato in bianco. Applicabilità
delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un
foglio f‌irmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo
487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pub-
blici.»;
b) all’articolo 489, il secondo comma è abrogato;
c) all’articolo 490:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta
un atto pubblico vero o, al f‌ine di recare a sè o ad altri un vantag-
gio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta
un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettiva-
mente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le
distinzioni in essi contenute.»;
2) il secondo comma è abrogato;
d) l’articolo 491 è sostituito dal seguente:
«491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di cre-
dito. - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti
riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro
titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è
commesso al f‌ine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite
nella primaparte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al
primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsi-
tà, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto
pubblico falso.»;
e) l’articolo 491 bis è sostituito dal seguente:
«491 bis.Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità pre-
viste dal presente capo riguarda un documento informatico pub-
blico avente eff‌icacia probatoria, si applicano le disposizioni del
capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;
f) l’articolo 493 bis è sostituito dal seguente:
«493 bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti
dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un
titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono puni-
bili a querela della persona offesa.
Si procede d’uff‌icio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»
g) all’articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto
previsto dall’articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni
dell’articolo 594, primo comma, ovvero dell’articolo 595, primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposi-
zione dell’articolo 595, primo comma»;
h) all’articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preve-
duti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall’articolo 595 è punibile»;
i) all’articolo 599:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo»;
l) l’articolo 635 è sostituito dal seguente:
«635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, de-
teriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o im-
mobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in
occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o
aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, de-
teriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose
altrui:
1. edif‌ici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubi-
cate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recu-
pero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve
o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al f‌ine di impedire o inter-
rompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensio-
ne condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il con-
dannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita
a favore della collettività per un tempo determinato, comunque
non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modali-
tà indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l’articolo 635 bis, secondo comma, è sostituito dal seguen-
te: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con mi-

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