Legislazione e Documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 30 marzo 2016. Fondo nazionale desti-
nato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6,
vertito, con modif‌icazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124. Riparto annualità 2016 (59,73 milioni) (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 172 del 25 luglio 2016).
(Estratto)
1. (Riparto della dotazione assegnata per l’anno 2016).
1.La disponibilità complessiva di euro 59,73 milioni, rela-
tiva all’annualità 2016, del Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, attribuita dal comma 2
dell’art. 1 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, è ripar-
tita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto
per morosità emessi, registrato dal Ministero dell’interno
al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte,
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante
70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo
l’allegata tabella che forma parte integrante del presente
decreto.
2.Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abi-
tativa, di cui all’elenco approvato con delibera CIPE n. 87
del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell’aggior-
namento di detto elenco ai sensi del comma 2 ter dell’art. 9
del decreto legge 28 marzo 2014, convertito, con modif‌ica-
zioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo
di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto
disagio abitativo individuati dalle programmazioni regio-
nali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente
ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni
adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte de-
gli organismi comunali incaricati delle attività di cui al
presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture
competenti per territorio e al Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti.
2. (Criterio di def‌inizione di morosità incolpevole). 1.Per
morosità incolpevole si intende la situazione di sopravve-
nuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo familiare.
2.La perdita o la consistente riduzione della capacità
reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute, a ti-
tolo esemplif‌icativo e non esaustivo, ad una delle seguen-
ti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi
aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario
di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che
limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rin-
novo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni
di attività libero-professionali o di imprese registrate, de-
rivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avvia-
mento in misura consistente; malattia grave, infortunio o
decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato o la consistente riduzione del reddito com-
plessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego
di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti
spese mediche e assistenziali.
3. (Criteri per l’accesso ai contributi). 1. Il comune, nel
consentire l’accesso ai contributi di cui al presente decre-
to, nei limiti delle disponibilità f‌inanziarie, verif‌ica che il
richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro
35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività la-
vorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro
26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto
per morosità, con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unità im-
mobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono
esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali
Al, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura
di rilascio da almeno un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell’UE, ov-
vero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possie-
da un regolare titolo di soggiorno.
2.Il comune verif‌ica inoltre che il richiedente, ovvero
ciascun componente del nucleo familiare, non sia titola-
re di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella
provincia di residenza di altro immobile fruibile ed ade-
guato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
3.Costituisce criterio preferenziale per la concessione
del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare
di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ov-
vero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno
il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti
aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto as-
sistenziale individuale.
4. (Dimensionamento dei contributi). 1.L’importo massi-
mo di contributo concedibile per sanare la morosità incol-
pevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui
all’art. 5 non può superare l’importo di euro 12.000,00.
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5. (Finalizzazione dei contributi). 1.I contributi sono de-
stinati a:
a) f‌ino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la
morosità incolpevole accertata dal comune, qualora il
periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore
ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile;
b) f‌ino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la
proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di diffe-
rimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il
differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adegua-
ta soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale
per stipulare un nuovo contratto di locazione;
d) assicurare il versamento di un numero di mensilità
relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone
concordato f‌ino alla capienza del contributo massimo
complessivamente concedibile di euro 12.000,00.
2.I contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 1
possono essere corrisposti dal comune in un’unica soluzio-
ne contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.
6. (Graduazione programmata dell’intervento della for-
za pubblica). 1. I comuni adottano le misure necessarie
per comunicare alle Prefetture - Uff‌ici territoriali del Go-
verno l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requi-
siti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funziona-
li all’adozione delle misure di graduazione programmata
dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei
provvedimenti di sfratto.
7. (Monitoraggio). 1. Le regioni assicurano il monitorag-
gio sia sull’utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che
degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specif‌iche
def‌inite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. (Utilizzo risorse residue). 1.Le risorse residue a valere
sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle
stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sul-
la base dei criteri stabiliti nel presente decreto.
(Si omette l’allegato)
II
L. 22 giugno 2016, n. 112. Disposizioni in materia di assi-
stenza in favore delle persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
146 del 24 giugno 2016).
1. (Finalità). 1.La presente legge, in attuazione dei prin-
cipi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costitu-
zione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con
particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratif‌icata
dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’auto-
nomia delle persone con disabilità.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza,
cura e protezione nel superiore interesse delle persone
con disabilità grave, non determinata dal naturale invec-
chiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i geni-
tori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’ade-
guato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno
del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in
carico della persona interessata già durante l’esistenza in
vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l’isti-
tuzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento
dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui
all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel ri-
spetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove
possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
Lo stato di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le
modalità indicate all’articolo 4 della medesima legge. Re-
stano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli
altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legisla-
zione vigente in favore delle persone con disabilità.
3.La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le ero-
gazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di
assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destina-
zione di cui all’articolo 2645 ter del codice civile e di fondi
speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione
e disciplinati con contratto di aff‌idamento f‌iduciario anche a
favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che ope-
rano prevalentemente nel settore della benef‌icenza di cui al
comma 1, lettera a), numero 3), dell’articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma
2 bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità
grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli
articoli 5 e 6 della presente legge.
2. (Def‌inizione delle prestazioni assistenziali da garan-
tire in tutto il territorio nazionale). 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l’assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all’artico-
lo 1, comma 2, anche mediante l’integrazione tra le rela-
tive prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel ri-
spetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli
di f‌inanza pubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono, nell’ambito territoria-
le di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedalie-
ra, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell’ambito
del procedimento di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui
sono def‌initi i livelli essenziali delle prestazioni nel campo
sociale da garantire ai soggetti di cui all’articolo 1, comma
2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.

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