Legislazione E Documentazione

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. giust.) 21 marzo 2016, Prot. n. 52330. Regime f‌iscale
delle spese nelle cause di competenza del Giudice di Pace di
valore inferiore ad euro 1.033,00 trattate in grado di appello
dinanzi al Tribunale.
Pervengono a questa Direzione generale diversi quesiti volti a
verif‌icare se, a seguito dell’adozione, da parte dell’Agenzia delle
entrate, della Risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, sia o
meno possibile applicare ai provvedimenti del giudice ordinario,
aventi valore non eccedente l’importo di euro 1.033,00, l’esenzio-
ne dal pagamento dell’imposta di registro prevista dall’articolo
46 della legge n. 374 del 21 novembre 1991 (istitutiva del giudice
di pace): tanto sul presupposto che il predetto regime f‌iscale,
inizialmente circoscritto agli atti del giudice di pace, sia stato
dalla Corte di cassazione esteso, con la sentenza n. 16310 del 16
luglio 2014, anche ad ogni altro provvedimento adottato, in tutti
i gradi di giudizio, nei procedimenti di valore non eccedente il
suddetto importo.
Al f‌ine di fornire risposta al quesito in esame, giova in termini
generali ricordare:
- che l’art. 46 della legge 374 del 1991, nella sua formulazione
originaria, prevedeva che “gli atti e i provvedimenti relativi alle
cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il
cui valore non eccede la somma di euro 1.032,91 sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie e natura”;
- che l’art. 1, comma 308, della legge n. 311 del 30 dicem-
bre 2004 ha modif‌icato il primo comma dell’art. 46 testé citato
stabilendo che “Le cause e le attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e
gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unif‌icato, secondo gli importi previsti
dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modif‌ica-
zioni”;
- che l’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (cd. testo
unico sulle spese di giustizia), nella sua originaria formulazione,
prevedeva al comma 4 che “non è soggetto al contributo unif‌icato
il processo di valore inferiore a euro 1.033,00 . . .”;
- che l’art. 1, comma 306, della legge n. 311 del 30 dicembre
2004 ha però soppresso la prima parte del citato comma 4 che,
come detto, prevedeva l’esenzione dal contributo unif‌icato per le
cause di valore f‌ino ad euro 1.100.00 (importo così rideterminato
dall’art. 1 ter del D.L. n. 18 dell’8 febbraio 2003);
- che, contestualmente, con la medesima legge n. 311 del
2004, art. 1, comma 307, è stato modif‌icato anche l’art. 13, comma
1, lettera a), del D.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l’obbligo di
pagamento del contributo unif‌icato di euro 43,00 per i processi di
valore f‌ino a euro 1.100,00.
Così riassunto il contesto normativo di riferimento, deve in
primo luogo evidenziarsi:
- che, al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 115 del
2002, mentre tutte le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00
erano esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unif‌icato
ex art. 10, comma 4, T.U. cit. (senza alcuna distinzione, dunque,
derivante dall’autorità giudiziaria adita), gli atti e i provvedi-
menti relativi alle cause o alle attività conciliative in sede non
contenziosa di competenza del giudice di pace, di valore non su-
periore al medesimo importo di euro 1.033,00, godevano di un’e-
senzione più ampia, che riguardava non solo l’imposta di bollo e
di registro ma anche ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
e natura (ex art. 46, comma 1, della legge 374 del 1991);
- che, successivamente, è stato delineato un diverso regime
di esenzione per i procedimenti c.d. di modesta entità, essendo
stato introdotto l’obbligo di pagamento del contributo unif‌icato
anche per le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00, comprese
quelle di competenza del giudice di pace (per le quali, tuttavia,
permane l’esenzione dal pagamento delle altre imposte e tasse).
È dunque in tale contesto che si colloca la risoluzione n. 48
del 18 aprile 2011 dell’Agenzia delle entrate (che ha competenza
funzionale in materia di imposta di registro), la quale, nel for-
nire chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime di
esenzione dall’imposta di registro e di bollo previsto dall’art. 46,
comma 1, della legge 374 del 1991, ha precisato che “detta dispo-
sizione di favore trova applicazione solo per gli atti e i provvedi-
menti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche
a quelli emessi dal tribunale ordinario in sede di appello avverso
i predetti provvedimenti”.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 16310 del 16 luglio
2014, nel respingere il ricorso proposto proprio dall’Agenzia delle
entrate avverso una sentenza di una Commissione tributaria re-
gionale che aveva ritenuto non dovuta l’imposta di registro (e le
relative sanzioni per il suo omesso pagamento) per una sentenza
del Tribunale in grado di appello contro un provvedimento del
giudice di pace emesso nell’ambito di un giudizio di valore infe-
riore ad euro 1.033,00, ha precisato che l’art. 46, comma 1, della
legge 374 del 1991, nella sua attuale formulazione, “si riferisce
alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di euro 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a
ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai f‌ini
dell’esenzione e per quanto qui ne rileva, alle sentenze adottate
in tutti i gradi di Giudizio”: ciò in quanto – continua la S.C. nella
sentenza in esame – “la previsione normativa appare coinvolgere
l’intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo gra-
do è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale”
– id est il giudice di pace – “sotto l’egida dell’unica condizione
che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro
1.033,00”.
Orbene, alla luce di tali precisazioni e contrariamente a
quanto ritenuto da qualche Uff‌icio giudiziario, appare evidente
che la sentenza in esame, lungi dall’estendere l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di registro a ogni provvedimento emesso
nell’ambito di giudizi di valore non superiore ad euro 1.033,00 ed
indipendentemente dal giudice adito, abbia invece interpretato
la norma nel senso di riconoscere l’esenzione in parola non solo
al provvedimento emesso da giudice di pace in primo grado, ma

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