Legislazione e documentazione

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Arch. loc. e cond. 6/2015
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 24 settembre 2015, n. 158. Revisione del sistema
sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1,
della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Suppl. ord. alla Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 233 del 7 ottobre 2015).
(Estratto)
TITOLO II
REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO
CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI
17. (Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni
e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di af-
f‌itto di beni immobili). 1. All’articolo 17 del decreto del
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il se-
guente: "Entro il termine di trenta giorni deve essere pre-
sentata all’uff‌icio presso cui è stato registrato il contratto
di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle
risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.".
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Chi
non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle
cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti
di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del
c) il comma 2 è soppresso.
2. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è aggiunto il se-
guente: "In caso di mancata presentazione della comuni-
cazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione
per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione
dell’imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verif‌i-
carsi dell’evento, si applica la sanzione in misura f‌issa pari
a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.".
27. (Modif‌iche in materia di imposte ipotecaria e catasta-
le). 1.All’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 ot-
tobre 1990, n. 347, le parole: "trenta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "centoventi giorni".
2.All’articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il se-
guente: "Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni
obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore
a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal
cinquanta al cento per cento dell’ammontare delle impo-
ste dovute.";
b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire
quattro milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro
100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effet-
tuata con ritardo non superiore a trenta giorni.".
II
Ris. (Ag. entr.) 27 agosto 2015, n. 74/E. Interpello art.
11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo -
Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16 bis del
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
L’istante rappresenta che sulle parti comuni di un edi-
f‌icio, composto da tre appartamenti distintamente accata-
stati (di rispettiva proprietà esclusiva propria e dei suoi
due fratelli), sono stati effettuati interventi edilizi nei
mesi di giugno e luglio 2014, dopo avere richiesto le auto-
rizzazioni previste al competente uff‌icio comunale.
I pagamenti relativi agli interventi sono stati effettuati,
pro quota da ciascuno dei proprietari, mediante l’apposita
procedura di bonif‌ico bancario prevista per i pagamenti dei
lavori di ristrutturazione edilizia f‌iscalmente agevolati.
Considerato che i lavori sono stati effettuati sulle parti
comuni dell’edif‌icio senza che fosse stato richiesto il codi-
ce f‌iscale del condominio, l’istante chiede chiarimenti in
merito alla possibilità di poter fruire, per le spese soste-
nute, della detrazione prevista gli interventi di ristruttu-
razione edilizia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente ritiene di poter fruire della detrazione
prevista per le ristrutturazioni edilizie e di poter detrarre
la quota parte effettivamente pagata per i lavori, risultan-
te dalle fatture e dai bonif‌ici bancari.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La detrazione per gli interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio abitativo, originariamente introdotta dall’art. 1
della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata, è stata
resa permanente mediante l’introduzione dell’art.16 bis
nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ad opera
del decreto-legge n. 201 del 2011. La relazione illustrativa

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