Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 6/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101. Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone f‌isiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 205 del 4 settembre 2018) ed errata
corrige in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 212 del 12 settembre
2018, ed avviso di rettif‌ica in Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 225
del 27 settembre 2018.
(Estratto)
CAPO IV
MODIFICHE ALLA PARTE III E AGLI ALLEGATI
DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI DI CUI
15. (Modif‌iche alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196). 1.Alla parte III, titolo III, del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) l’articolo 166 è sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti
correttivi e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione am-
ministrativa di cui all’articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento
le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2 quinquies,
comma 2, 2 quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123,
comma 4, 128, 129, comma 2, e 132 ter. Alla medesima sanzione
amministrativa è soggetto colui che non effettua la valutazione
di impatto di cui all’articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero
non sottopone il programma di ricerca a consultazione preven-
tiva del Garante a norma del terzo periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all’artico-
lo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni
di cui agli articoli 2 ter, 2 quinquies, comma 1, 2 sexies, 2 septies,
comma 8, 2 octies, 2 terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110 bis, commi 2 e 3, 111, 111 bis,
116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125,
126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132 bis, comma 2, 132 quater,
157, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche
di cui rispettivamente agli articoli 2 septies e 2 quater.
3. Il Garante è l’organo competente ad adottare i provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, del Regola-
mento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 83 del
medesimo Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni indicati al comma 3 può essere avviato, nei confronti sia
di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubbli-
ci, a seguito di reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
o di attività istruttoria d’iniziativa del Garante, nell’ambito
dell’esercizio dei poteri d’indagine di cui all’articolo 58, paragra-
fo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni
e verif‌iche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ov-
vero delegati dal Garante.
5. L’Uff‌icio del Garante, quando ritiene che gli elementi ac-
quisiti nel corso delle attività di cui al comma 4 conf‌igurino una
o più violazioni indicate nel presente titolo e nell’articolo 83,
paragraf‌i 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per
l’adozione dei provvedimenti delle sanzioni di cui al comma 3 no-
tif‌icando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte
violazioni, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento
di cui al comma 9, salvo che la previa notif‌ica della contestazione
non risulti incompatibile con la natura e le f‌inalità del provvedi-
mento da adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 5, il contravventore può inviare al Garante scritti
difensivi o documenti e può chiedere di essere sentito dalla me-
desima autorità.
7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di
cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da
1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministra-
tiva accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi
delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156, comma
8, per essere destinati alle specif‌iche attività di sensibilizzazione
e di ispezione nonché di attuazione del Regolamento svolte dal
Garante.
8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del de-
creto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono def‌inire
la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove
impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla metà
della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento,
con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale della
Repubblica italiana, il Garante def‌inisce le modalità del procedi-
mento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformità ai principi della
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie
e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste
dal presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si ap-
plicano in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
b) l’articolo 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al f‌ine di trarre per sé o
per altri prof‌itto ovvero di arrecare danno all’interessato, ope-
rando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e

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