Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 5/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 22 giugno 2018, n. 73. Misure urgenti e indifferibili
per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei
procedimenti e dei processi penali nel periodo necessa-
rio a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il
Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso
il medesimo tribunale (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
143 del 22 giugno 2018), convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 27 luglio 2018, n. 93 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 175 del 30 luglio 2018).
1. (Sospensione dei termini e dei procedimenti penali
pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura del-
la Repubblica presso il medesimo tribunale). 1.Fino al 30
settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi
al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso
il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata del-
la fase delle indagini, i termini previsti dal codice di pro-
cedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, non-
ché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il
medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali
pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale
di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando
l’applicazione dell’articolo 159 del codice penale.
2.La sospensione di cui al comma 1 non opera per l’u-
dienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio
direttissimo, per la convalida dei sequestri, nei processi
con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza
di prof‌ili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei
processi con imputati sottoposti ad altra misura cautela-
re personale, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l’applicazione
dell’articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n.
742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti
per la fase delle indagini preliminari non opera nei proce-
dimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.
2. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1.Dall’attuazio-
ne delle disposizioni di cui al presente decreto non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la f‌inanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse
umane, f‌inanziarie e strumentali disponibili a legislazio-
ne vigente.
3. (Entrata in vigore). 1.Il presente decreto entra in vigo-
re il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
II
D.L. 25 luglio 2018, n. 91. Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
171 del 25 luglio 2018).
2. (Proroga di termini in materia di giustizia). 1.All’arti-
colo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017,
n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successi-
vo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
2.L’eff‌icacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, com-
mi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta
salva l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo
1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i
delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore
del presente decreto f‌ino al 15 febbraio 2019.
3.All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguen-
temente, il termine di cui al comma 13 del medesimo ar-
ticolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitata-
mente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1°
gennaio 2022.

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