Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 4/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 11 maggio 2018, n. 63. Attuazione della direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riser-
vato e delle informazioni commerciali riservate (segreti
commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divul-
gazione illeciti (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 130 del
7 giugno 2018).
(Estratto)
9. (Modif‌iche al codice penale in materia di mancata
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e in
materia di rivelazione di segreti scientif‌ici o industriali).
1.All’articolo 388 del codice penale sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un
provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie
o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma
chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso
provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che
riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo
ordine.».
b) all’ottavo comma le parole: «quinto comma» sono
sostituite dalle seguenti: «settimo comma».
2.L’articolo 623 del codice penale è sostituito dal se-
guente:
«Art. 623 (Rivelazione di segreti scientif‌ici o commer-
ciali). - Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo
stato o uff‌icio, o della sua professione o arte, di segreti
commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, so-
pra scoperte o invenzioni scientif‌iche, li rivela o li impiega
a proprio o altrui prof‌itto, è punito con la reclusione f‌ino
a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito
in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega
a proprio o altrui prof‌itto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tra-
mite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».
3.Ai f‌ini dell’articolo 623 del codice penale, nel testo
riformulato dal presente articolo, le notizie destinate a ri-
manere segrete sopra applicazioni industriali, di cui alla
formulazione previgente del medesimo articolo 623, costi-
tuiscono segreti commerciali.
II
D.L.vo 18 maggio 2018, n. 54. Disposizioni per disciplina-
re il regime delle incompatibilità degli amministratori
giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari
e degli altri organi delle procedure concorsuali, in at-
tuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17
ottobre 2017, n. 161 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
121 del 26 maggio 2018).
1. (Modif‌iche al codice delle leggi antimaf‌ia e delle misure
di prevenzione). 1. Al codice delle leggi antimaf‌ia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4 bis. Non possono assumere l’uff‌icio di amministra-
tore giudiziario, nè quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convi-
venza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
parentela entro il terzo grado o aff‌inità entro il secondo
grado con magistrati addetti all’uff‌icio giudiziario al quale
appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, nonchè
coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assi-
dua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua
quella derivante da una relazione sentimentale o da un
rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e
connotato da reciproca conf‌idenza, nonchè il rapporto di
frequentazione tra commensali abituali.»;
b) dopo l’articolo 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilità). - 1. L’am-
ministratore giudiziario, al momento dell’accettazione
dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunica-
zione della nomina, deposita presso la cancelleria dell’uf-
f‌icio giudiziario conferente l’incarico una dichiarazione
attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità
di cui all’articolo 35, comma 4 bis. In caso di violazione
della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale
provvede d’urgenza alla sostituzione del soggetto nomi-
nato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in
cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza
di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione
di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un
soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo
segnala all’organo competente dell’ordine o del collegio
professionale ai f‌ini della valutazione di competenza in
ordine all’esercizio dell’azione disciplinare e al presidente
della Corte di appello aff‌inchè dia notizia della segnalazio-
ne a tutti i magistrati del distretto.
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2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve co-
munque indicare, ai f‌ini di cui all’articolo 35.2, l’esistenza
di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto
ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro
il terzo grado o aff‌inità entro il secondo grado o frequen-
tazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del
distretto di Corte di appello nel quale ha sede l’uff‌icio giu-
diziario presso il quale è pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall’amministratore giudizia-
rio a norma dell’articolo 35, comma 4, redige la dichiara-
zione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all’ammi-
nistratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui
ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di
dare inizio alla sua attività. L’amministratore giudiziario en-
tro i due giorni successivi provvede a depositare in cancel-
leria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non
consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge
la sussistenza di una causa di incompatibilità, l’amministra-
tore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale del provvedimento
con cui il responsabile dei sistemi informativi automatiz-
zati del Ministero della giustizia attesta la piena funziona-
lità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1,
2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti
commi ha luogo esclusivamente con modalità telemati-
che, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezio-
ne dei documenti informatici.
Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automa-
tizzati del Ministero della giustizia assicurano al presiden-
te della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche
in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma
dell’articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare
almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la
sezione di appartenenza;
b) il nome del giudice che ha assegnato l’incarico e la
sezione di appartenenza;
c) la data di conferimento dell’incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il
professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da
uno dei rapporti indicati all’articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle
risultanze delle dichiarazioni ai f‌ini dell’esercizio, su tutti
gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al
regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
2. (Modif‌iche alla legge fallimentare). 1.All’articolo 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in f‌ine,
il seguente comma:
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato
a norma dell’articolo 32, secondo comma, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 bis, e 35.1 del
altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto
decreto.»
1.All’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
è aggiunto, in f‌ine, il seguente comma:
«3 bis. Al commissario autonomamente nominato ai
sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli
si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente
decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le di-
sposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 bis, e 35.1 del
altresì le disposizioni di cui all’articolo 35.2 del predetto
decreto.»
4. (Modif‌iche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3). 1.Alla leg-
ge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) all’articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le pa-
role: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «;
si applicano gli articoli 35, comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del
b) all’articolo 14 quinquies, comma 2, lettera a), dopo le
parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite
le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4 bis, 35.1 e
5. (Disposizioni f‌inanziarie e transitorie). 1.Dall’attua-
zione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le ammi-
nistrazioni interessate provvedono agli adempimenti pre-
visti con le risorse umane, strumentali e f‌inanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente.
2.La disposizione di cui all’articolo 35.2, comma 1, del
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), acquista eff‌icacia a de-
correre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Uff‌iciale del provvedimento del respon-
sabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in
vigore del presente decreto, attestante la piena funziona-
lità dei sistemi di estrazione, con modalità informatiche
ed in forma massiva, dei dati necessari all’esercizio della
funzione di sorveglianza.
6. (Entrata in vigore). 1.Il presente decreto entra in vi-
gore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana.

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