Legislazione e documentazione
Pagine | 83-86 |
83
Arch. nuova proc. pen. 1/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in ma-
teria di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Suppl. ord. alla Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 226 del 28 settembre 2011).
(Estratto)
LIBRO I
LE MISURE DI PREVENZIONE
TITOLO I
LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
CAPO I
LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
APPLICATE DAL QUESTORE
1. (Soggetti destinatari). 1.I provvedimenti previsti dal presente
capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fat-
to, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba rite-
nersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sul-
la base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del
foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonchè dei divieti
di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente
normativa (1), che sono dediti alla commissione di reati che of-
fendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei mi-
norenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
(1)Le parole: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via
obbligatorio di cui all’articolo 2, nonchè dei divieti di frequentazione di
determinati luoghi previsti dalla vigente normativa» sono state inserite
dall’art. 15, comma 1, lett. a), del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito,
con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
2. (Foglio di via obbligatorio). 1.Qualora le persone indicate
nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si tro-
vino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele
con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, ini-
bendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero
per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale
sono allontanate.
3. (Avviso orale). 1.Il questore nella cui provincia la persona di-
mora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che
esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2.Il questore invita la persona a tenere una condotta confor-
me alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine
di dare allo stesso data certa.
3.La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi
momento chiederne la revoca al questore che provvede nei ses-
santa giorni successivi. Decorso detto termine senza che il que-
store abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro
sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di riget-
to è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
4.Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condi-
zioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino
definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di
possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di
comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indu-
menti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o
la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sot-
trarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva,
riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli ripro-
ducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offe-
sa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchè so-
stanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo
sprigionarsi delle fiamme, nonchè programmi informatici ed altri
strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5.Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma
4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale,
quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto
non colposo.
6.Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tri-
bunale in composizione monocratica.
CAPO II
LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
APPLICATE DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
SEZIONE I
IL PROCEDIMENTO APPLICATIVO
4. (Soggetti destinatari). 1.I provvedimenti previsti dal presente
capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’ar-
ticolo 416 bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51,
comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui
all’articolo 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
c) ai soggetti di cui all’articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51,
comma 3 quater, del codice di procedura penale e a coloro
che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a
sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno
dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice
penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello
stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un
conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che
persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270 sexies del
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA