Legislazione e documentazione
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Arch. loc. e cond. 5/2015
Legislazione
e documentazione
I
L. 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle dispo-
sizioni legislative vigenti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 162
del 15 luglio 2015).
1. 49.All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b
bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008,
conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite
dall’allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011»;
b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professio-
nali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell’a-
rea efficienza energetica,».
50.Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 del regola-
mento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:
«a bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee gui-
da di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11
aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure na-
zionali definite dall’allegato A, area 1 - efficienza energetica, al
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca 7 settembre 2011;».
II
D.M. (Min. svil. econ.) 26 giugno 2015. Adeguamento del decre-
to del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 162 del
15 luglio 2015).
(Estratto)
1. (Finalità e campo di applicazione). 1. Ai sensi dell’art. 1 e
dell’art. 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito solo de-
creto legislativo, il presente decreto si pone la finalità di favori-
re l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della
prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, nel
seguito, per brevità, solamente edifici o immobili, su tutto il ter-
ritorio nazionale. Il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazio-
ne energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione
tra lo Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tut-
to il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale
degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.
2. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all’art. 2, del decreto legislativo nonchè le defi-
nizioni di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
medesimo decreto legislativo, concernente la disciplina di cal-
colo della prestazione energetica negli edifici e i nuovi requisiti
minimi di efficienza energetica, di seguito solo “decreto requisiti
minimi”.
3. (Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione
energetica degli edifici). 1. L’Allegato 1 al presente decreto co-
stituisce le Linee guida nazionali per l’attestazione della presta-
zione energetica degli edifici. Al fine di garantire la promozione
di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione della pre-
stazione energetica degli edifici, assicurare la fruibilità, la diffu-
sione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazio-
ne energetica (di seguito APE), sull’intero territorio nazionale
in conformità alla direttiva 2010/31/UE e al decreto legislativo,
promuovendo la tutela degli interessi degli utenti, le Linee guida
prevedono:
a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici
caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di
modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida,
comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’e-
dificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di
consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’ap-
pendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni
sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
d) la definizione del sistema informativo comune per tutto
il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all’art. 1, comma
1, lettera c).
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, le dispo-
sizioni contenute nel presente decreto, sono direttamente ope-
rative nelle regioni e nelle province autonome che non abbiano
ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione
della prestazione energetica degli edifici in conformità alla di-
rettiva 2010/31/UE.
3.Le regioni e le province autonome, nel disciplinare il si-
stema di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
adottano gli elementi essenziali e le disposizioni minime comuni
di cui all’art. 4.
4.Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, abbiano già adottato propri stru-
menti di attestazione della prestazione energetica degli edifici
in conformità alla direttiva 2010/31/UE, intraprendono misure
atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del presente
decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attesta-
zione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida.
4. (Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del siste-
ma nazionale e regionale di attestazione della prestazione ener-
getica degli edifici). 1.Costituiscono elementi essenziali del si-
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