Legislazione e documentazione

Pagine185-198
185
Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Legislazione
e documentazione
I
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119. Disposizioni urgenti in materia
f‌iscale e f‌inanziaria (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 247 del
23 ottobre 2018), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17 di-
cembre 2018, n. 136 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 293 del
18 dicembre 2018).
(Estratto)
Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
23 bis. (Disposizioni urgenti in materia di circolazione). 1.All’ar-
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: “Nei
casi indicati dal comma 2 bis, la sanzione amministrativa pecu-
niaria è raddoppiata”;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno
due volte, all’ultima infrazione consegue altresì la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’arti-
colo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei
mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è
immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione ammi-
nistrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacin-
que giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione
II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista.
La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al paga-
mento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per
il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti,
limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il pro-
prietario del veicolo”;
c) al comma 3, le parole: “ad un quarto”, ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: “alla metà”.
2.Alla tabella allegata all’articolo 126 bis del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in f‌ine, il
seguente capoverso: “Art. 193, comma 2 - 5”.
II
D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144. Regolamento recante modif‌i-
che agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di ese-
cuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al
495 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 301 del 29 dicembre 2018).
1. (Modif‌iche al decreto del Presidente della Repubblica 16 di-
cembre 1992, n. 495). 1.Al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti mo-
dif‌icazioni:
a) all’articolo 245:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al f‌ine del rilascio della carta di circolazione di cui all’ar-
ticolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale trasmette contestualmente al sistema informativo
del P.R.A., in via telematica, i dati di identif‌icazione dei veicoli,
nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi
alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell’usufrut-
tuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-
patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche,
di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla
proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di prov-
vedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’Uff‌icio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni
nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irrego-
larità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documenta-
zioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione
in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
4) il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 247:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al f‌ine del rilascio della carta di circolazione di cui all’ar-
ticolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via te-
lematica, i dati di identif‌icazione dei veicoli di cui viene chiesto
il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni
in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiara-
to nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’Uff‌icio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico
registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, en-
tro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di
cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in
via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l’articolo 264 è abrogato;
d) all’articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certif‌icato di pro-
prietà o» sono soppresse;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i
dati di identif‌icazione e i dati relativi all’emanazione della carta
di circolazione.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate au-
tomaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema in-
formativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT