Legislazione E Documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 3 ottobre 2017, n. 149. Disposizioni di modif‌ica del
Libro XI del Codice di procedura penale in materia di
rapporti giurisdizionali con autorità straniere (Gazzet-
ta Uff‌iciale Serie gen. - n. 242 del 16 ottobre 2017).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disposizioni di principio e ambito di applicazione).
1.Il presente decreto disciplina le estradizioni, le doman-
de di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti del-
le sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle
sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autori-
tà straniere, relativi all’amministrazione della giustizia in
materia penale.
CAPO II
MODIFICHE IN MATERIA
DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE
2. (Modif‌iche in materia di prevalenza delle convenzioni
e del diritto internazionale generale). 1.Al codice di pro-
cedura penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l’articolo 696 è so-
stituito dal seguente:
«Art. 696 (Prevalenza del diritto dell’Unione europea,
delle convenzioni e del diritto internazionale generale).
- 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea
le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria inter-
nazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’ese-
cuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri
rapporti con le autorità straniere, relativi all’amministra-
zione della giustizia in materia penale, sono disciplinati
dalle norme del Trattato sull’Unione europea e del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea, nonchè dagli
atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si appli-
cano le norme delle convenzioni internazionali in vigore
per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri
dell’Unione europea le estradizioni, le domande di assi-
stenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle senten-
ze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze
penali italiane e gli altri rapporti con le autorità stranie-
re, relativi all’amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni in-
ternazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto
internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non
dispongono diversamente, si applicano le norme del pre-
sente libro.
4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare
corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo
Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.».
3. (Principi generali del mutuo riconoscimento delle de-
cisioni e dei provvedimenti fra Stati membri dell’Unione
europea). 1. Al Codice di procedura penale, approvato
1988, n. 447, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al Libro XI, dopo il titolo I, è inserito il seguente:
«Titolo I bis
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO RICONOSCIMEN-
TO DELLE DECISIONI E DEI PROVVEDIMENTI GIUDI-
ZIARI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 696 bis (Principio del mutuo riconoscimento). - 1.
Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle
norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge
attuative del diritto dell’Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle
competenti autorità degli altri Stati membri possono esse-
re riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’au-
torità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità
degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedi-
menti e decisioni.
Art. 696 ter (Tutela dei diritti fondamentali della per-
sona nel mutuo riconoscimento). - 1. L’autorità giudiziaria
provvede al riconoscimento e all’esecuzione se non sus-
sistono fondate ragioni per ritenere che l’imputato o il
condannato verrà sottoposto ad atti che conf‌igurano una
grave violazione dei principi fondamentali dell’ordina-
mento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della
persona riconosciuti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unio-
ne europea o dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Art. 696 quater (Modalità di trasmissione delle deci-
sioni giudiziarie). - 1. L’autorità giudiziaria competente
riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da rico-
noscere ed eseguire nel territorio dello Stato.
2. L’autorità giudiziaria trasmette direttamente alle
competenti autorità giudiziarie degli altri Stati membri
le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire,
dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi
e nei modi previsti dalla legge, anche ai f‌ini dell’esercizio
dei poteri di cui all’articolo 696 sexies.

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