Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 5/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 21 giugno 2017, n. 108. Norme di attuazione della diret-
tiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 162 del 13 luglio 2017).
(Estratto)
Titolo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
E DEFINIZIONI
1. (Disposizioni di principio). 1. Il presente decreto attua
nell’ordinamento interno la direttiva 2014/41/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, di seguito denominata
direttiva, relativa all’ordine europeo di indagine penale, nel ri-
spetto dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in tema di dirit-
ti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto
processo.
2. (Def‌inizioni). 1.Ai f‌ini del presente decreto si intende per:
a) Ordine europeo di indagine penale, di seguito denomi-
nato ordine di indagine: il provvedimento emesso dalla autorità
giudiziaria o dalla autorità amministrativa e convalidato dall’au-
torità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea, per
compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno
ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato
o di un altro Stato membro dell’Unione ovvero per acquisire in-
formazioni o prove che sono già disponibili;
b) autorità di emissione: l’autorità competente di uno Stato
membro dell’Unione, che emette l’ordine di indagine con il quale
dispone l’acquisizione di elementi di prova in un procedimento
penale, o convalida una richiesta di acquisizione probatoria pro-
veniente da un’autorità amministrativa;
c) autorità di esecuzione: l’autorità competente di uno
Stato membro dell’Unione che riceve, riconosce e dà esecu-
zione a un ordine di indagine emesso dall’autorità giudiziaria
italiana;
d) Stato di emissione: lo Stato di appartenenza dell’autorità
di emissione;
e) Stato di esecuzione: lo Stato di appartenenza dell’autorità
di esecuzione;
f) Autorità centrale: il Ministero della giustizia.
3. (Protezione dei dati personali). 1. Nel compimento delle
attività relative all’emissione, alla trasmissione, al riconosci-
mento ed all’esecuzione dell’ordine di indagine, i dati perso-
nali sono trattati secondo le disposizioni legislative che rego-
lano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti
normativi dell’Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio
d’Europa.
Titolo II
RICHIESTA DALL’ESTERO
Capo I
PROCEDIMENTO
4. (Attribuzioni del pubblico ministero). 1. Il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel qua-
le devono essere compiuti gli atti richiesti provvede, con decreto
motivato, al riconoscimento dell’ordine di indagine nel termine
di trenta giorni dalla sua ricezione o entro il diverso termine in-
dicato dall’autorità di emissione, e comunque non oltre sessanta
giorni. Della ricezione dell’ordine di indagine il procuratore del-
la Repubblica informa il procuratore nazionale antimaf‌ia e anti-
terrorismo, ai f‌ini del coordinamento investigativo se si tratta di
indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3 bis e 3
quater, del codice di procedura penale. In ogni caso, copia dell’or-
dine di indagine ricevuto è trasmessa al Ministero della giustizia.
2.All’esecuzione si provvede entro i successivi novanta gior-
ni, osservando le forme espressamente richieste dall’autorità di
emissione che non siano contrarie ai principi dell’ordinamento
giuridico dello Stato. Il compimento degli atti di cui agli articoli
21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.
3.Si provvede al riconoscimento e all’esecuzione nel più bre-
ve termine indicato dall’autorità di emissione quando sussistono
ragioni di urgenza o di necessità.
4. Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della
segreteria del pubblico ministero al difensore della persona
sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai f‌ini dell’av-
viso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento
dell’atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del
difensore di assistere al compimento dell’atto senza previo avvi-
so, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui
l’atto è compiuto o immediatamente dopo.
5.Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che
devono essere eseguiti in più distretti, all’esecuzione provve-
de il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve
compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero,
quello nel cui distretto deve compiersi l’atto di maggior impor-
tanza investigativa.
6.Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto l’ordine
di indagine ritiene che deve provvedere al riconoscimento e alla
esecuzione altro uff‌icio, trasmette allo stesso immediatamente
gli atti, dando comunicazione all’autorità di emissione; in caso di
contrasto si applicano gli articoli 54, 54 bis e 54 ter del codice di
7.Il riconoscimento e l’esecuzione di un ordine di indagine
emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o
completamento di uno precedente spettano al procuratore della
Repubblica che ha provveduto per quest’ultimo.
8.I verbali degli atti compiuti, ai quali il difensore della per-
sona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere, sono deposi-
tati nella segreteria del pubblico ministero, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale.

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