Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 9/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. lav.) 16 novembre 2017. Modalità per l’attuazione
del contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli
per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organiz-
zazioni di volontariato (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 166 del
19 luglio 2018).
1. (Oggetto). 1.Il presente decreto disciplina i criteri e le moda-
lità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art.
re di organizzazioni di volontariato per l’acquisto da parte delle
medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie
e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamen-
te per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1,
lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017,
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonchè, per le sole
fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti
delle strutture sanitarie pubbliche.
2.Il contributo di cui al comma 1 può costituire una percen-
tuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base
delle domande pervenute e ritenute ammissibili.
3.Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri con-
tributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministra-
zioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia
superiore al costo di acquisto del bene.
2. (Soggetti benef‌iciari). 1.Possono presentare la domanda per
la concessione del contributo i seguenti soggetti iscritti presso il
registro unico nazionale del Terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato, per l’acquisto di autoam-
bulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;
b) le fondazioni, per la donazione di beni nei confronti delle
strutture sanitarie pubbliche.
3. (Acquisti ammissibili al contributo). 1.Il contributo è conces-
so ai soggetti di cui all’art. 2, per l’acquisto o per l’acquisizione
mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:
a) autoambulanze e rispettivi allestimenti;
b) autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso spe-
ciale e rispettivi allestimenti;
c) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamen-
te per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1,
lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017,
che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
d) beni acquistati da fondazioni da donare a strutture sani-
tarie pubbliche.
2.I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
3.Sono esclusi dal contributo l’acquisto di beni immobili e di
altri beni utilizzati per l’organizzazione e il funzionamento dei
soggetti di cui all’art. 2.
4.Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del con-
tratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del con-
tratto di leasing, il bene oggetto del contributo non può essere
venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed
esclusivamente dai diretti benef‌iciari del contributo e non può
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse
da quelle indicate all’art. 1, comma 1.
5.La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing
possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di ac-
quisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di vo-
lontariato iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore.
La vendita o la cessione è preventivamente autorizzata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6.Nel caso previsto dal comma 5, il corrispettivo della vendi-
ta o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra
il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per
l’acquisto dello stesso e l’organizzazione acquirente o cessionaria
non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubbli-
ca. L’organizzazione di volontariato cessionaria del contratto di
leasing può richiedere il contributo ai sensi del presente decreto
per i canoni rimanenti f‌ino al riscatto del bene a conclusione del
contratto di leasing medesimo.
7.Le disposizioni di cui i commi 4, 5 e 6 non si applicano ai
beni di cui alla lettera d), del comma 1.
4. (Suddivisione delle risorse disponibili). 1.Con atto di indiriz-
zo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adattarsi
ai sensi dell’art. 73, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del
2017, è stabilita annualmente la quota delle risorse f‌inanziarie
destinate alla concessione dei contributi per l’acquisto di auto-
ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e
beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2.Le risorse di cui al comma 1 sono così suddivise:
a) nella misura del 65 per cento per l’acquisto di autoambu-
lanze e di autoveicoli per attività sanitarie di cui all’art. 3, comma
1, lettere a) e b), del presente decreto, e rispettivi allestimenti;
b) nella misura del 30 per cento per l’acquisto di beni stru-
mentali;
c) nella misura del 5 per cento per l’acquisto di beni da dona-
re a strutture sanitarie pubbliche.
5. (Presentazione delle domande). 1.La domanda di concessio-
ne del contributo è trasmessa annualmente al Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore
e della responsabilità sociale delle imprese, secondo le modalità
stabilite dal Ministero stesso.
2.Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti as-
sociative di cui all’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117
del 2017, la presentazione della domanda di concessione del con-
tributo avviene per il tramite delle reti medesime.
3.Alla domanda di cui ai commi 1 e 2 sono allegati i seguenti
atti:
a) documentazione recante i dati identif‌icativi dell’ente ri-
chiedente;

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