Legislazione e documentazione
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 3/2018
Legislazione
e documentazione
I
L. 11 gennaio 2018, n. 2. Disposizioni per lo sviluppo della mo-
bilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilità ciclistica (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 25 del
31 gennaio 2018).
1. (Oggetto e finalità). 1.La presente legge persegue l’obiettivo
di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia
per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreati-
ve, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità
della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambien-
tale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla
salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni cul-
turali, accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con
il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all’arti-
colo 34 quinquies, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui
all’articolo 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in ma-
teria di ferrovie turistiche.
2.Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, nel rispetto
del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma
3, lettera e), e in conformità con la disciplina generale dei tra-
sporti e del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui
al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità cicli-
stica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente
fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio
nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della
mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e am-
bientale e accessibile a tutti i cittadini.
3.Le disposizioni della presente legge si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative nor-
me di attuazione.
2. (Definizioni). 1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle bi-
ciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione
determinati da provvedimenti o da infrastrutture che rendono la
percorrenza ciclistica più agevole e sicura;
b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di seg-
menti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legitti-
mamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità;
c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile
in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi
e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche
senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la
circolazione delle biciclette;
e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su
base annua;
f) «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato
inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su
base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;
g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al
limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, se-
gnalata con le modalità stabilite dall’articolo 135, comma 14, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre me-
tri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e
sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari.
2.Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono
qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più
delle seguenti categorie:
a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall’articolo 3,
comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2,
c) le vie verdi ciclabili;
d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
e) le strade senza traffico e a basso traffico;
f) le strade 30;
g) le aree pedonali, come definite dall’articolo 3, comma 1,
numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo
h) le zone a traffico limitato, come definite dall’articolo 3,
comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto
i) le zone residenziali, come definite dall’articolo 3, comma 1,
numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo
3. (Piano generale della mobilità ciclistica). 1. In vista degli
obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, entro sei mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei be-
ni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mo-
bilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce
parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica
ed è adottato in coerenza:
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui
all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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