Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2018
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 3 agosto 2017. Individuazione delle dichia-
razioni, attestazioni, asseverazioni, nonchè degli elaborati
tecnici da presentare a corredo della segnalazione certif‌icata
di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
290 del 13 dicembre 2017).
1. (Oggetto e campo di applicazione). 1.Il presente decreto in-
dividua le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli
elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione cer-
tif‌icata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture
di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art. 23, commi 2 bis
e 2 ter, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla
2.Ai f‌ini del presente decreto si intende per:
a) «infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad ener-
gia elettrica»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di
ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova con-
nessione alla rete di distribuzione elettrica o una modif‌ica della
connessione esistente;
b) «punto di ricarica»: un punto di ricarica come def‌inito
all’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legi-
slativo 16 dicembre 2016 n. 257;
3.La realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree pri-
vate anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non sog-
getta ad autorizzazione nè a segnalazione certif‌icata di inizio di
attività se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione
alla rete di distribuzione elettrica nè una modif‌ica della connes-
sione esistente;
b) il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici
e di sicurezza;
c) l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un sog-
getto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
d) l’installatore deve rilasciare un certif‌icato di conformità
dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza
elettrica.
(Si omette l’allegato)
II
D.M. (Min. int.) 18 dicembre 2017. Disciplina delle procedure
per la notif‌icazione dei verbali di accertamento delle violazio-
ni del codice della strada, tramite posta elettronica certif‌i-
cata (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 12 del 16 gennaio 2018).
1. (Def‌inizioni, abbreviazioni e sigle). 1.Ai f‌ini dell’applicazione
delle disposizioni del presente decreto si intende per:
a) «CAD»: Codice dell’amministrazione digitale di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modif‌icazioni;
b) «copia per immagine su supporto informatico di docu-
mento analogico»: il documento informatico avente contenuto e
forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto,
di cui all’art. 1, comma 1, lettera i ter), del CAD;
c) «copia informatica di documento informatico»: il do-
cumento informatico avente contenuto identico a quello del
documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa
sequenza di valori binari, di cui all’art. 1, comma 1, lettera i qua-
ter), del CAD;
d) «duplicato informatico»: il documento informatico otte-
nuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originale, di cui all’art. 1, comma 1, lettera i quin-
quies), del CAD;
e) «documento informatico»: la rappresentazione informati-
ca di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all’art. 1,
comma 1, lettera p), del CAD;
f) «documento analogico»: la rappresentazione non informa-
tica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all’art. 1
comma 1, lettera p bis), del CAD;
g) «f‌irma digitale»: f‌irma elettronica qualif‌icata di cui all’art.
1, comma 1, lettera s), del CAD;
h) «PEC»: posta elettronica certif‌icata di cui al combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
i) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di Posta elet-
tronica certif‌icata, istituito dall’art. 6 bis, comma 1, del CAD;
l) «elenchi per notif‌icazioni e comunicazioni elettroniche»:
gli elenchi di cui all’art. 16 ter del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179 convertito con modif‌icazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi ai
f‌ini delle comunicazioni aventi valore legale;
m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, e successive modif‌icazioni.
4. (Contenuto del documento informatico da notif‌icare). 1. Il
messaggio di PEC inviato al destinatario del verbale di contesta-
zione di cui all’art. 2 del presente decreto deve contenere nell’og-
getto la dizione «di atto amministrativo relativo ad una sanzione
amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:
a) una relazione di notif‌icazione su documento informatico
separato, sottoscritto con f‌irma digitale, in cui devono essere ri-
portate almeno le seguenti informazioni:
a1) la denominazione esatta e l’indirizzo dell’amministra-
zione e della sua articolazione periferica che ha provveduto alla
spedizione dell’atto;
a2) l’indicazione del responsabile del procedimento di notif‌i-
cazione nonché, se diverso, di chi ha curato la redazione dell’atto
notif‌icato;
a3) l’indirizzo ed il telefono dell’uff‌icio presso il quale è pos-
sibile esercitare il diritto di accesso;
a4) l’indirizzo di posta elettronica certif‌icata a cui gli atti o
provvedimenti vengono notif‌icati e l’indicazione dell’elenco da
cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le
quali è stato comunicato dal destinatario;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico del verbale di contestazione di cui all’art. 2 del presen-
te decreto, se l’originale è formato su supporto analogico, con at-
testazione di conformità all’originale a norma dell’art. 22, comma

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