Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 settembre 2016, n. 184. Attuazione della diret-
tiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto
di informare un terzo al momento della privazione della
libertà personale e al diritto delle persone private della
libertà personale di comunicare con terzi e con le Au-
torità consolari (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 231 del
3 ottobre 2016).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disposizioni di principio e ambito di applicazione).
1. Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedi-
mento penale e nel procedimento di esecuzione del man-
dato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al
momento della privazione della libertà personale e al di-
ritto delle persone private della libertà personale di comu-
nicare con terzi e con le autorità consolari.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
2. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1. All’arti-
colo 364 del codice di procedura penale, approvato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inse-
rite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispe-
zione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di
persone».
3. (Modif‌iche alle disposizioni di attuazione al codice di
procedura penale). 1.All’articolo 29, comma 4, lettera c),
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
271, dopo la parola: «detenuti» sono inserite le seguenti:
«o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto
europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al f‌i-
ne di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che
assista quello off‌iciato nello Stato di esecuzione».
4. (Modif‌iche alla legge 22 aprile 2005, n. 69). 1.Alla leg-
ge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5 bis. All’atto della esecuzione della ordinanza di cui
al comma 4, l’uff‌iciale o l’agente di polizia giudiziaria in-
forma altresì la persona della quale è richiesta la conse-
gna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di
emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interes-
sato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione
il presidente della Corte di appello dà immediato avviso
all’autorità competente dello stesso.»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Si applica la disposizione di cui all’articolo 9,
comma 5 bis, primo periodo.».
II
L. 29 ottobre 2016, n. 199. Disposizioni in materia di con-
trasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 257
del 3 novembre 2016).
1. (Modif‌ica dell’articolo 603 bis del codice penale). 1.L’ar-
ticolo 603 bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 603 bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la mul-
ta da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavo-
ro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approf‌ittan-
do dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche me-
diante l’attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed
approf‌ittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni
e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai f‌ini del presente articolo, costituisce indice di sfrut-
tamento la sussistenza di una o più delle seguenti condi-
zioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative a livello nazionale, o comunque sproporzio-
nato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

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