Legislazione e documentazione
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Arch. nuova proc. pen. 1/2017
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 settembre 2016, n. 184. Attuazione della diret-
tiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento
di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto
di informare un terzo al momento della privazione della
libertà personale e al diritto delle persone private della
libertà personale di comunicare con terzi e con le Au-
torità consolari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 231 del
3 ottobre 2016).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disposizioni di principio e ambito di applicazione).
1. Il presente decreto attua la direttiva 2013/48/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedi-
mento penale e nel procedimento di esecuzione del man-
dato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al
momento della privazione della libertà personale e al di-
ritto delle persone private della libertà personale di comu-
nicare con terzi e con le autorità consolari.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO
DELL’ORDINAMENTO INTERNO
2. (Modifiche al codice di procedura penale). 1. All’arti-
colo 364 del codice di procedura penale, approvato dal de-
creto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «a ispezione» sono inse-
rite le seguenti: «, a individuazione di persone»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a ispe-
zione» sono inserite le seguenti: «, a individuazione di
persone».
3. (Modifiche alle disposizioni di attuazione al codice di
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvato dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
«o arrestati all’estero in esecuzione di mandato di arresto
europeo nell’ambito di procedura attiva di consegna, al fi-
ne di agevolare la tempestiva nomina di un difensore che
assista quello officiato nello Stato di esecuzione».
4. (Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69). 1.Alla leg-
ge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:
a) all’articolo 9, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5 bis. All’atto della esecuzione della ordinanza di cui
al comma 4, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria in-
forma altresì la persona della quale è richiesta la conse-
gna che ha facoltà di nominare un difensore nello Stato di
emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interes-
sato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione
il presidente della Corte di appello dà immediato avviso
all’autorità competente dello stesso.»;
b) all’articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Si applica la disposizione di cui all’articolo 9,
comma 5 bis, primo periodo.».
II
L. 29 ottobre 2016, n. 199. Disposizioni in materia di con-
trasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 257
del 3 novembre 2016).
1. (Modifica dell’articolo 603 bis del codice penale). 1.L’ar-
ticolo 603 bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 603 bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la mul-
ta da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato,
chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavo-
ro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittan-
do dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche me-
diante l’attività di intermediazione di cui al numero 1),
sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed
approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,
si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni
e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore
reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfrut-
tamento la sussistenza di una o più delle seguenti condi-
zioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative a livello nazionale, o comunque sproporzio-
nato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
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