Legislazione e Documentazione

Pagine667-672
667
Arch. nuova proc. pen. 6/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 21 giugno 2016, n. 125. Attuazione della direttiva
2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale
dell’euro e di altre monete contro la falsif‌icazione e che so-
stituisce la decisione quadro 2000/383/GAI (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 161 del 12 luglio 2016).
1. (Disposizioni in materia di tutela penale dell’euro contro la
falsif‌icazione). 1. Al codice penale approvato con regio decreto
19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modif‌ica-
zioni:
a) all’articolo 453, dopo il primo comma sono aggiunti i se-
guenti:
«La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o
dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in
eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al pri-
mo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi anco-
ra corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.»;
b) all’articolo 461, primo comma:
1) dopo la parola: «programmi» sono inserite le seguenti: «e
dati»;
2) la parola: «esclusivamente» è soppressa.
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) alla rubrica dell’articolo 74, le parole: «perizia nummaria»
sono precedute dalle seguenti: «Consulenza o»;
b) al comma 1 dell’articolo 74, dopo le parole: «è nominato»
sono inserite le seguenti: «consulente o».
3.All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo
2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,».
2. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1.All’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto si provvede median-
te l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e f‌inanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato.
II
D.L.vo 23 giugno 2016, n. 129. Disposizioni integrative e cor-
attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpre-
tazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 163 del 14 luglio 2016).
1. (Modif‌iche all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 32). 1.All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 mar-
zo 2014, n. 32, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b bis)
all’articolo 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis.
Quando l’interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione
di altro tribunale, l’autorità procedente, ove non ritenga di pro-
cedere personalmente, richiede al giudice per le indagini pre-
liminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi
precedenti."».
2. (Modif‌iche all’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 32). 1.All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 32, prima della lettera a) è premessa la seguente: «0a)
dopo l’articolo 51 è inserito il seguente: "Art. 51 bis. (Assistenza
dell’interprete e traduzione degli atti). 1. Per ciascuno dei casi
previsti dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice,
l’imputato ha diritto all’assistenza gratuita dell’interprete per un
colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari
l’esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più col-
loqui in riferimento al compimento di un medesimo atto proces-
suale, l’assistenza gratuita dell’interprete può essere assicurata
per più di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di
cui all’articolo 143, comma 2, del codice l’autorità giudiziaria di-
spone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di
difesa dell’imputato, la traduzione orale, anche in forma riassun-
tiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L’imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo
di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La ri-
nuncia produce effetti solo se l’imputato ha consapevolezza delle
conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal f‌ine con-
sultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto
oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale è effet-
tuata anche la riproduzione fonograf‌ica. 5. Ove vi siano strumen-
ti tecnici idonei, l’autorità procedente può disporre l’assistenza
dell’interprete mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunica-
zione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudi-
zio al diritto di difesa."».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 32, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a bis) dopo
l’articolo 67 è inserito il seguente: "67 bis (Elenco nazionale de-
gli interpreti e traduttori). 1. Ogni tribunale trasmette per via
telematica al Ministero della giustizia l’elenco aggiornato, in for-
mato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell’al-
bo dei periti di cui all’articolo 67. L’autorità giudiziaria si avvale
di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi
da quelli ivi inseriti solo in presenza di specif‌iche e particolari
esigenze. 2. L’elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile
dall’autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria
sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto
della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le
modalità di consultazione dell’elenco nazionale sono def‌inite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine
di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione."».

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT