Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 13 settembre 2016. Incentivi per la so-
stituzione, mediante demolizione, di autocaravan di cate-
goria euro 0, 1 e 2 con veicoli nuovi, aventi classe di emis-
sione non inferiore a euro 5, della medesima tipologia
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 250 del 25 ottobre 2016).
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente decreto, si inten-
dono:
a) per autocaravan, i veicoli di cui all’art. 54, comma 1,
richiamati dall’art. 1, comma 85, della legge 28 dicembre
b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan mai imma-
tricolati in Italia o all’estero, sia in via def‌initiva sia in via
provvisoria, accompagnati da un valido certif‌icato di con-
formità ovvero da certif‌icato di approvazione.
2. (Soggetti benef‌iciari del contributo). 1. È riconosciuto
un contributo di 5.000 euro a coloro che, nell’anno 2016,
acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, an-
che in locazione f‌inanziaria, un autocaravan nuovo ai sen-
si dell’art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sul-
le emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro
5» o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan
conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o
«euro 2», mediante demolizione.
2.La fruizione del predetto contributo avviene nel ri-
spetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 di-
cembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis».
3.All’erogazione del contributo, di cui al comma 1, si
provvede nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’art.
1, comma 85, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. (Condizioni di accesso al contributo). 1.Il contributo è
concesso a condizione che:
a) che gli autocaravan siano stati acquistati nel perio-
do 1° gennaio - 31 dicembre 2016 e immatricolati non oltre
il 31 marzo 2017;
b) nell’atto di acquisto è chiaramente indicato il con-
tributo statale, di cui all’art. 2;
c) il veicolo acquistato non è stato già immatricolato in
precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che
all’estero;
d) contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo deve
essere consegnato al venditore un autocaravan che risulti
già immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015
e che sia appartenente ad una delle seguenti classi di
emissioni: «euro 0», «euro 1» o «euro 2»;
e) il veicolo consegnato per la rottamazione deve esse-
re intestato, da almeno un anno dalla data di immatrico-
lazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario
di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa
data, ovvero, in caso di locazione f‌inanziaria del veicolo
nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al sog-
getto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari;
f) nell’atto di acquisto deve essere espressamente di-
chiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rotta-
mazione.
2. Il contributo è anticipato dal venditore mediante
sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risul-
tante dall’atto di vendita, al lordo delle imposte.
4. (Modalità di accesso al contributo). 1. I venditori che
intendono concedere il contributo di cui all’art. 1, commi
85 e 86, della citata legge n. 208 del 2015, si registrano, sul-
la piattaforma istituita presso il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, che si avvale del sistema informatico
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali e il personale
2. I venditori degli autocaravan nuovi, su richiesta
dell’acquirente, ottengono, secondo la disponibilità di ri-
sorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione del
contributo, che avviene in ordine cronologico, sulla base
della procedura resa disponibile sul sito www.ilportaledel-
lautomobilista.it. Entro novanta giorni dalla prenotazione
i venditori confermano l’operazione di acquisto, comuni-
cando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato. In
caso di mancata conferma dell’operazione, la prenotazio-
ne del contributo è annullata e le relative risorse sono rese
nuovamente disponibili.
3.I venditori, entro quindici giorni dalla data di con-
segna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento
del contributo concesso sotto forma di credito d’imposta,
hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi pre-
visti all’art. 3, ad un demolitore, che lo prende in carico, e
di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per
demolizione allo sportello telematico dell’automobilista,
di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente

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