Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. amb.) 8 aprile 2016, n. 99. Regolamento per il rece-
pimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggior-
nano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti
nella direttiva 98/70/CE (qualità della benzina e del combu-
stibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE
(recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a mo-
tore) (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 135 del 11 giugno 2016).
1.Nell’allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla
nota 3 della tabella, le parole "norma EN 228:2008" sono sostitu-
ite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013".
2.Nell’allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
il paragrafo 3 è sostituito dal corrispondente paragrafo riportato
nell’Allegato 1 del presente decreto.
1.Nell’allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2 ter, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, f‌ino a relativa pub-
blicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1" sono soppresse.
2.Nell’allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, f‌ino alla relati-
va pubblicazione, il metodo prEN16321-2" sono soppresse.
(Si omette l’allegato)
II
Provv. (Ivass) 3 maggio 2016, n. 46. Modif‌iche al regolamento
n. 24 del 19 maggio 2008 concernente la procedura di pre-
sentazione dei reclami all’ISVAP e la gestione dei reclami da
parte delle imprese di assicurazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 125 del 30 maggio 2016).
1. (Modif‌ica all’intestazione del regolamento n. 24 del 19 mag-
gio 2008). 1.All’intestazione del regolamento ISVAP n. 24 del 19
maggio 2008, dopo le parole: «IMPRESE DI ASSICURAZIONE»
sono inserite le parole: «E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICU-
RAZIONE».
2. (Modif‌iche al Capo I - Disposizioni di carattere generale, del
Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008). 1. All’art. 2, comma 1,
sono inserite le seguenti def‌inizioni:
0a) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per
conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione,
iscritti nella sezione A del registro;
b-bis) «attività di intermediazione assicurativa»: l’attività
che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o
nel prestare assistenza e consulenza f‌inalizzate a tale attività e,
se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzio-
ne, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
g-bis) «dipendenti e collaboratori»: i soggetti che, dietro
compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni
A, B e D del registro, svolgono l’attività di intermediazione assi-
curativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E
del registro, anche fuori dai locali dell’intermediario per il quale
operano;
i-bis) «fornitore»: il soggetto terzo imparziale a cui l’interme-
diario ha aff‌idato la gestione dei reclami o di singole fasi della
stessa;
i-ter) «grande broker»: il mediatore o il broker che abbia
l’amministratore delegato e/o il direttore generale iscritti nel-
la medesima sezione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera a),
del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e un numero
di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del registro
uguale o superiore a dieci;
n-bis) «intermediari iscritti nell’elenco annesso»: intermedia-
ri assicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato mem-
bro iscritti nell’elenco annesso al registro di cui all’art. 116 del
Italia in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi;
p-bis) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su
incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di
imprese di assicurazione o di riassicurazione, iscritti nella sezio-
ne B del registro;
t 01) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via
sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercita-
no l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infor-
tuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’im-
presa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o
di risultato esclusivamente per l’impresa medesima, iscritti nella
sezione C del registro;
t-quater) «registro»: il registro unico elettronico degli inter-
mediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto
2.All’art. 2, comma 1, lettera n) la parola: «intermediari»
è sostituita con le parole: «intermediari assicurativi» o «inter-
mediari».
3.All’art. 2, comma 1, lettera t bis) dopo le parole: «dichia-
razione di insoddisfazione» sono inserite le parole «in forma
scritta» e dopo le parole «impresa di assicurazione» sono inseri-
te le parole: «, di un intermediario assicurativo o di un interme-
diario iscritto nell’elenco annesso».
4.All’art. 2, comma 1, lettera t ter) dopo le parole: «impresa
di assicurazione» sono inserite le parole: «, dell’intermediario
assicurativo o dell’intermediario iscritto nell’elenco annesso».
5.All’art. 3, comma 1, lettera b) dopo le parole: «imprese di
assicurazione» sono inserite le parole: «, degli intermediari assi-
curativi o degli intermediari iscritti nell’elenco annesso».
3. (Modif‌iche al Capo II - Reclami presentati all’IVASS, del re-
golamento n. 24 del 19 maggio 2008). 1.All’art. 4, comma 1, la
lettera b) è così sostituita: «b) i reclami già presentati diretta-
mente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurati-
vi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso, che non hanno
ricevuto risposta entro il termine previsto dal presente regola-
mento da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una
risposta ritenuta non soddisfacente».

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