Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
Legislazione
e documentazione
I
L. 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea - Legge europea 2014 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
178 del 3 agosto 2015).
(Estratto)
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
11. (Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di
infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE). 1.Al de-
creto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) all’allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25
gradi verso l’alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi ver-
so l’alto»;
b) all’allegato IV, paragrafo 2:
1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A,
B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
«2 bis. Equivalenze
2 bis. 1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in confor-
mità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida
per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad
effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della quali-
f‌ica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente
a quella per la quale svolgono la propria attività.
2 bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in confor-
mità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida
per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad
effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della quali-
f‌ica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente
a quella per la quale svolgono la propria attività.
2 bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità
alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le
patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati
ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga
a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qua-
lif‌ica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrisponden-
te a quella per la quale svolgono la propria attività.».
1992, n. 285, e successive modif‌icazioni, sono apportate le se-
guenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 115:
1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«b) anni sedici per guidare:
1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;
3) il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
c) all’articolo 118 bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai f‌ini del rilascio di una patente di guida o di una delle abi-
litazioni professionali di cui all’articolo 116, nonchè dell’applica-
zione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si in-
tende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
d) all’articolo 170:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sui ciclomotori
è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo
che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel cer-
tif‌icato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a
sedici anni»;
2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».
II
Par. (Min. trasp.) 19 novembre 2015, n. 6117. Richiesta infor-
mazioni sull’accertamento della mancanza di copertura assi-
curativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all’art.
193, comma 4 ter e seguenti del Codice della strada.
Con riferimento alla nota a margine si comunica che l’accer-
tamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria
attraverso la procedura di cui all’art. 193, comma 4 ter e seguenti
del Codice della strada, può già essere svolta,
Le norme richiamate non prevedono specif‌iche nuove omo-
logazioni di apparecchiature, ma l’utilizzo delle risultanze di
quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti
delle violazioni di cui all’art. 20l, comma 1-bis, lett. e), f) e g)
del C.d.S..
Si sottolinea che in questo caso non si tratta di un accer-
tamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, ma
dell’impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di in-
frazioni per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo
oggetto dell’accertamento era in circolazione.
Allo stato non risultano omologazioni/approvazioni di appa-
recchiature per il rilevamento diretto, che comunque sarebbero
necessarie per un accertamento di infrazioni in modalità auto-
matica, ma nuovi sviluppi potrebbero intervenire in fase di attua-
zione dell’art. 3l del D.L. n. l/2012 convertito in legge n. 27/2012.
Per quanto attiene l’infrazione prevista dall’art. 80 del C.d.s.
questa fattispecie non rientra tra quelle menzionate dall’ art. 201
del Codice della Strada, che elencò i casi in cui è possibili ado-
perare dispositivi di accertamento automatico delle infrazioni
con contestazione differita, e pertanto deve essere contestata al
momento dell’accertamento.
Da quanto premesso discende che l’accertamento della man-
cata copertura assicurativa può essere svolto allo stato attuale
con la procedura prevista dall’art. 193, comma 4 ter, mentre la
stessa procedura non potrà essere adottata per la mancanza di
revisione.

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