Legislazione e documentazione

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Arch. nuova proc. pen. 2/2016
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 15 dicembre 2015, n. 212. Attuazione della direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di dirit-
ti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostitui-
sce la decisione quadro 2001/220/GAI (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 3 del 5 gennaio 2016).
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1.Al codice di pro-
cedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) all’articolo 90:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 bis. Quando
vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato,
il giudice dispone, anche di uff‌icio, perizia. Se, anche dopo la
perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto
ai f‌ini dell’applicazione delle disposizioni processuali.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa»,
sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
b) dopo l’articolo 90 sono inseriti i seguenti:
«Art. 90 bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla
persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni
in merito:
a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del pro-
cesso, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del
processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al di-
ritto a ricevere notif‌ica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del pro-
cedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archivia-
zione;
d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del pa-
trocinio a spese dello Stato;
e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e
alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere di-
sposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in
uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è
stato commesso il reato;
h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei
propri diritti;
i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul
procedimento;
l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione
alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni de-
rivanti da reato;
n) alla possibilità che il procedimento sia def‌inito con re-
missione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove
possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’im-
putato formula richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclu-
sione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case
famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Art. 90 ter. (Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione).
- 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per
delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente
comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio
della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di ces-
sazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempe-
stiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in
stato di custodia cautelare o del condannato, nonchè della volonta-
ria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurez-
za detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo
299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato.
Art. 90 quater. (Condizione di particolare vulnerabilità). - 1.
Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione
di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre
che dall’età e dallo stato di infermità o di def‌icienza psichica,
dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il
fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio raz-
ziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani,
se si caratterizza per f‌inalità di discriminazione, e se la persona
offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente di-
pendente dall’autore del reato.
c) al comma 4 dell’articolo 134 è aggiunto, in f‌ine, il seguente
periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni
caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indi-
spensabilità.»;
d)dopo l’articolo 143 è inserito il seguente:
«Art. 143 bis. (Altri casi di nomina dell’interprete).- 1. L’au-
torità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre
uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione
può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel
verbale con la traduzione eseguita dall’interprete.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all’articolo
119, l’autorità procedente nomina, anche d’uff‌icio, un interprete
quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che
non conosce la lingua italiana nonchè nei casi in cui la stessa
intendaparte cipare all’udienza e abbia fatto richiesta di essere
assistita dall’interprete.
3. L’assistenza dell’interprete può essere assicurata, ove pos-
sibile, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie di comunicazio-
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ne a distanza, semprechè la presenza f‌isica dell’interprete non
sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare
correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo
svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha
diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che
contengono informazioni utili all’esercizio dei suoi diritti. La tra-
duzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto
se l’autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai
diritti della persona offesa.»;
e) al comma 1 bis dell’articolo 190 bis dopo le parole: «degli
anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando
l’esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in
condizione di particolare vulnerabilità»;
f) al comma 1 ter dell’articolo 351 è aggiunto il seguente perio-
do: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie in-
formazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizio-
ne di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottopo-
sta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie
informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.»;
g) al comma 1 bis dell’articolo 362 è aggiunto il seguente pe-
riodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere som-
marie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in
condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che
la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della
richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la per-
sona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere
sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.»;
h) al comma 1 bis dell’articolo 392 è aggiunto il seguente pe-
riodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizio-
ne di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su ri-
chiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione
della sua testimonianza.»;
i) all’articolo 398, dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:
«5 quater. Fermo quanto previsto dal comma 5 ter, quando
occorre procedere all’esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni
di cui all’articolo 498, comma 4 quater.».
l)all’articolo 498, il comma 4 quater è sostituito dal seguente:
«4 quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi,
quando occorre procedere all’esame di una persona offesa che
versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la
persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l’adozio-
ne di modalità protette.».
tuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) dopo l’articolo 107 bis è inserito il seguente:
«Art. 107 ter. (Assistenza dell’interprete per la proposizione o
presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che
non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone
querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribuna-
le delcapo luogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua
a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa
richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell’atte-
stazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l’articolo 108 bis è inserito il seguente:
«Art. 108 ter. (Denunce e querele per reati commessi in al-
tro Stato dell’Unione europea). - 1. Quando la persona offesa
denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel
territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette
al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o
le querele per reati commessi in altri Stati dell’Unione europea,
aff‌inchè ne curi l’invio all’autorità giudiziaria competente.».
3. (Disposizioni f‌inanziarie). 1. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui,
a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europe-
a di cui all’articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2.Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitorag-
gio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al
Ministro dell’economia e delle f‌inanze. Nel caso si verif‌ichino o
siano in procinto di verif‌icarsi scostamenti rispetto alle previsio-
ni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle f‌inanze,
sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto,
alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura f‌inanziaria
del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle
dotazioni f‌inanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nell’ambito del programma «Giustizia civile e penale» della
missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
3.Il Ministro dell’economia e delle f‌inanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
II
D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. Disposizioni in materia di abrogazio-
ne di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civi-
li, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014,
n. 67 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016).
CAPO I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE
1. (Abrogazione di reati). 1.Sono abrogati i seguenti articoli del
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
2. (Modif‌iche al codice penale). 1. Al regio decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a)l’articolo 488 è sostituito dal seguente:
«488. Altre falsità in foglio f‌irmato in bianco. Applicabilità
delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un
foglio f‌irmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo
487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pub-
blici.»;
b) all’articolo 489, il secondo comma è abrogato;
c) all’articolo 490:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta
un atto pubblico vero o, al f‌ine di recare a sè o ad altri un vantag-
gio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta
un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettiva-
mente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le
distinzioni in essi contenute.»;

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