Legislazione e documentazione

Pagine265-266
265
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2016
Legislazione
e documentazione
I
Par. (Min. trasp.) 1 settembre 2015, Prot. n. 4851. Quesito su
strumentazione denominata “Street Control”.
Con riferimento alla nota in oggetto si forniscono le informa-
zioni che seguono.
Il dispositivo denominato “Street Control” non è stato oggetto
di richiesta di approvazione/omologazione a questo Uff‌icio.
Si ritiene che se la telecamera è a bordo di un veicolo, e di-
rettamente gestita da un operatore di polizia, il sistema di ripresa
video può essere utilizzato come un “taccuino” elettronico che fa-
cilita l’acquisizione dei dati identif‌icativi del veicolo, rimanendo
compito dello stesso operatore di garantire circa l’effettiva assen-
za del trasgressore, legittimando così la contestazione differita.
In generale i casi di contestazione differita di una violazio-
ne alle norme del Codice della Strada sono quelli elencati dal
comma 1-bis dell’art. 201 dello stesso codice. Tra questi è pre-
visto il caso dell’assenza del trasgressore e del proprietario del
veicolo (lett. d), tipico della sosta vietata.
Come detto però le violazioni al divieto di sosta possono dar
luogo alla contestazione non immediata solo nel caso in cui l’ope-
ratore di polizia abbia accertato l’assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo.
Se il dispositivo è utilizzato nella modalità descritta, poiché
l’accertamento è eseguito dall’operatore di polizia, non necessita
di omologazione/approvazione.
Peraltro non sarebbe possibile attivare la procedura di omo-
logazione/approvazione per un dispositivo che accerta in moda-
lità automatica la violazione del divieto di sosta poiché l’art. 201
del C.d.S. non prevede tale fattispecie.
Per quanto attiene all’utilizzo di detto dispositivo per l’accerta-
mento delle inadempienze assicurative si comunica che attualmen-
te non è possibile utilizzare sistemi di accertamento automatico
delle infrazioni, in quanto questo Uff‌icio non ha omologato alcun
sistema per il controllo automatico della copertura assicurativa.
Attualmente per quanto attiene ai sistemi di rilevamento
infrazioni relative alla circolazione di veicoli senza copertura
assicurativa sono previste due procedure di accertamento. Una
è quella disciplinata dall’art.193 del Codice della Strada, che è
già operativa, e che prevede la possibilità di utilizzare apparec-
chiature già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti
delle violazioni di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del
C.d.S.. In questo caso non si tratta di un accertamento diretto
della mancanza di copertura assicurativa, ma dell’impiego di ap-
parecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni per poter
dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell’accer-
tamento era in circolazione. Quindi, previa attuazione della pro-
cedura descritta nei commi 4-ter e 4-quater pervenire all’accer-
tamento della eventuale mancanza della copertura assicurativa.
L’altra procedura di accertamento è quella prevista dall’art.
31 del d.l. 24 gennaio 2002, n.1, convertito con legge 24 marzo
2012, n. 27,non ancora operativa (che in parte si sovrappone al
vigente art.193 del C.d.S.) per la mancanza di alcuni adempi-
menti normativi previsti dallo stesso art. 31, in particolare nel
comma 3, che pref‌igura una procedura di accertamento della
violazione in via autonoma.
In entrambi i casi, per poter operare un accertamento a
distanza delle violazioni, è prevista una procedura di omologa-
zione/approvazione delle apparecchiature o dispositivi da impie-
gare riferita allo specif‌ico utilizzo.
Attualmente questo Uff‌icio è impegnato nella def‌inizione
delle modalità per dare attuazione alle previsioni dell’art. 31,
comma 3, e successivamente sarà possibile procedere con le
omologazioni/approvazioni.
II
Par. (Min. trasp.) 18 settembre 2015, Prot. n. 4635. Richiesta
parere in tema di transito contromano delle biciclette.
Con riferimento alla nota di pari oggetto del 30 luglio 2015 si
comunica quanto segue.
Alcuni Comuni nel recente passato hanno consentito il transito
contromano delle biciclette su strade a senso unico, apponendo
sotto il segnale di senso vietato il pannello integrativo recante l’ec-
cezione “escluso biciclette”, Tale pratica non è consentita dal vi-
gente Codice, né dal connesso Regolamento, per i seguenti motivi.
L’art. 3, comma 1, n. 12, del Codice def‌inisce la “corsia” come quella
parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere
il transito di una sola f‌ila di veicoli. L’art. 143, comma 3, del Codice
deroga dall’obbligo di marciare sul margine destro, di cui ai commi
l e 2, quando si percorre una carreggiata a senso unico e l’art. 135,
comma 25, del Regolamento precisa che sulla strada a senso unico
i conducenti possono utilizzarne l’intera larghezza.
Conseguentemente le biciclette ammesse al transito contro-
mano sulla strada a senso unico si troverebbero ad interferire
con il transito dei veicoli che ne occupano l’intera larghezza, cre-
ando situazioni di pericolo per la circolazione.
Ciò premesso, se ricorrono specif‌iche condizioni, si può rite-
nere fattibile il transito delle biciclette in senso opposto ai vei-
coli in coerenza con le previsioni del Codice e del Regolamento.
La larghezza minima delle corsie di marcia, di cui all’art.
140, comma 1, del Regolamento, deve intendersi f‌inalizzata alla
prevalente circolazione dei veicoli a motore; inoltre l’art. 138,
comma 6, consente di non tracciare la segnaletica orizzontale
sulle strade locali.
L’art. 143, comma 1 e 2, del Codice, impone a tutti i veicoli, e
in particolare a quelli sprovvisti di motore, di marciare sul mar-
gine destro.
Risulta così ipotizzabile, su strade di larghezza congruamente
superiore ai valori minimi indicati dall’art. 140, comma l, del
Regolamento, il transito generico eli veicoli in un senso e di sole
biciclette nel senso opposto, senza ricorrere al tracciamento della
segnaletica orizzontale di corsia e senza impone il senso unico.
Con tale soluzione la strada non è più a senso unico, conse-
guentemente non deve essere apposta la segnaletica ad esso rela-
tiva, bensì quella di direzione obbligatoria con il pannello integra-
tivo recante l’eccezione “escluso biciclette”, onde evitare l’imbocco
della parte di strada riservata alle biciclette da parte di veicoli.
Tenuto conto di quanto sopra questo uff‌icio ritiene che nel
caso specif‌ico di codesto Comune non ricorrano le condizioni tali
per cui sia ipotizzabile consentire la circolazione delle biciclette
in senso opposto ai veicoli in condizioni di sicurezza. Infatti, la

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT