Legislazione e documentazione

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
Legislazione
e documentazione
I
Provv. (Concess. serv. pubbl.) 23 ottobre 2015, n. 2. Regolamento
concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disci-
plinari nei confronti dei periti assicurativi iscritti al Ruolo di
modif‌icazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni priva-
te) (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 75 del 15 dicembre 2015).
1. (Def‌inizioni). 1.Nel presente Regolamento si intendono per:
b) «Consap»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
c) «Ivass»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svol-
ge l’attività peritale di cui all’art. 156 del decreto legislativo 7
e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all’art. 157 del decreto legislativo
f) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disci-
plinari previsto dall’art. 331 del decreto legislativo 7 settembre
g) «dirigente incaricato»: il Responsabile della Direzione
fondi di garanzia nell’ambito della quale è organicamente inse-
rito il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicu-
rativi;
h) «funzionario incaricato»: il titolare del Servizio compe-
tente secondo l’organigramma Consap alla gestione del Ruolo pe-
riti assicurativi, individuato quale referente per il procedimento;
i) «Servizio competente»: il Servizio competente, secondo
l’organigramma Consap così come pubblicato sul sito internet di
quest’ultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi;
j) «verif‌iche a distanza»: verif‌iche di natura cartolare svolte
presso la sede Consap sulla base della documentazione acquisita da
altri soggetti (consumatori, organi di Polizia, altre Autorità, etc.).
2. (Oggetto). Il presente Regolamento disciplina la procedura
sanzionatoria relativa all’applicazione delle sanzioni in materia
di illeciti disciplinari previsti dal Codice delle assicurazioni che
siano commessi dai Periti assicurativi iscritti al Ruolo, nel rispet-
to del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa
dell’interessato.
3. (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari). 1.La
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari si articola
come segue:
accertamento dell’infrazione;
contestazione degli addebiti;
eventuale reclamo da parte dell’interessato, entro sessanta
giorni dalla notif‌ica della contestazione degli addebiti, attraver-
so la presentazione di scritti o memorie difensive;
eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di ga-
ranzia;
trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all’uo-
po f‌issata, con valutazione del complesso degli elementi istrut-
tori acquisiti ed audizione dell’interessato che ne abbia fatto
richiesta;
eventuale richiesta da parte del Collegio di integrazione delle
risultanze istruttorie con possibile convocazione in adunanza dei
soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento al f‌ine di
ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione
contestata, con f‌issazione del periodo di espletamento nel corso
del quale il termine di cui all’art. 12 è sospeso;
delibera con la quale il Collegio propone motivatamente al
Consiglio di Amministrazione Consap, o a soggetti da questo de-
legati, la determinazione della sanzione disciplinare, nel caso
ritenga provata la violazione, ovvero l’archiviazione della conte-
stazione, nel caso non la ritenga provata;
adozione da parte del Consiglio di Amministrazione Consap,
o da parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento con-
clusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archivia-
zione del procedimento;
notif‌ica all’interessato del provvedimento conclusivo e pub-
blicazione dello stesso sul sito Consap nel caso di irrogazione
della radiazione.
2.La competenza ai f‌ini dell’avvio dei procedimenti discipli-
nari nei confronti dei periti assicurativi è assegnata al dirigente
incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il Servizio
competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.
4. (Istruttoria ed avvio del procedimento). 1. L’istruttoria pre-
liminare al procedimento disciplinare è avviata da Consap al-
lorquando essa abbia acquisito elementi ritenuti suff‌icienti a
conf‌igurare una violazione delle norme per le quali è prevista
l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. L’acquisizione di tali ele-
menti necessari può avvenire anche attraverso la richiesta di do-
cumenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento e ad
ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti.
2.L’istruttoria, aff‌idata al funzionario incaricato che assume
la responsabilità del procedimento, si conclude entro il termine
di novanta giorni dall’acquisizione o rinvenimento degli atti ine-
renti la ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Il termine può
essere interrotto una sola volta ai f‌ini di un’eventuale integrazio-
ne documentale e decorre nuovamente dal pervenimento della
documentazione completa.
3.Il funzionario incaricato, al termine dell’istruttoria, propo-
ne al Dirigente incaricato:
a) la chiusura dell’istruttoria per insussistenza della viola-
zione o improcedibilità dell’azione disciplinare;
b) l’avvio del procedimento disciplinare mediante la conte-
stazione all’interessato degli addebiti.
Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra,
con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2,
la chiusura dell’istruttoria di cui al punto a) o l’avvio del pro-
cedimento di cui al punto b) nella forma prevista dal comma
successivo.

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